Nuovo codice civile art.1118
Parlando sempre dell'argomento "distacco all'impianto di riscaldamento centralizzato", tralasciando la possibilità o l'impossibilità di poterlo fare per questioni puramente tecniche, orrei porre un quesito un po' da legalista-tecnico in materia di impianti.
Il nuovo articolo 1118 c.c. recita:
"Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.".
Ho inserito uno spazio tra i commi in modo da poterlo leggere più chiaramente. In rosso ed in grassetto ho evidenziato l'unico comma NON derogabile, cioè il comma 2... mentre gli altri commi, al momento, sono derogabili!
Fatta questa premessa, volevo soffermarmi di più sull'aspetto tecnico riportato nel comma 4... ammettendo che il distacco sia stato possibile (e non entriamo nel particolare, visto che ci sono altri post sull'argomento), vorrei soffermarmi sulle tre definizioni che il legislatore impone di pagare al distaccato e che ho evidenziato in grassetto/sottolineato:
1. Manutenzione straordinaria
2. Conservazione
3. Messa a norma
Ma cosa vogliono dire, nello specifico, queste tre definizioni? Per "messa a norma" il concetto mi pare semplice... al momento che cambia una normativa e/o legge che richiede un certo tipo di sicurezza che non è più raggiunta dagli attuali impianti, il condominio deve obbligatoriamente eseguire dei lavori che, seppur di entità straordinaria, si configurano nella definizione di messa a norma.
In teoria, con "manutenzione straordinaria" si intende tutti quegli interventi che non sono ordinari, cioè la sostituzione della caldaia, la sostituzione delle pompe, la sostituzione di valvole ed altri elementi d'impianto... cioè quelle parti che si rompono, genericamente, ogni morto di Papa! Come detto prima, anche la "messa a norma", è ovviamente una manutenzione straordinaria, ma chissà per quale motivo il legislatore l'ha voluto specificare/separare (?)!
Sarà la stanchezza, ma proprio non riesco ad inquadrare cosa voglia intendere il legislatore con il termine "conservazione", che in prima approssimazione sembrerebbe sempre una manutenzione straordinaria: è su questa definizione che verte il presente post!
Qual è la vostra interpretazione? Che parte d'impianto si configura nel termine "conservazione"?
Il nuovo articolo 1118 c.c. recita:
"Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.".
Ho inserito uno spazio tra i commi in modo da poterlo leggere più chiaramente. In rosso ed in grassetto ho evidenziato l'unico comma NON derogabile, cioè il comma 2... mentre gli altri commi, al momento, sono derogabili!
Fatta questa premessa, volevo soffermarmi di più sull'aspetto tecnico riportato nel comma 4... ammettendo che il distacco sia stato possibile (e non entriamo nel particolare, visto che ci sono altri post sull'argomento), vorrei soffermarmi sulle tre definizioni che il legislatore impone di pagare al distaccato e che ho evidenziato in grassetto/sottolineato:
1. Manutenzione straordinaria
2. Conservazione
3. Messa a norma
Ma cosa vogliono dire, nello specifico, queste tre definizioni? Per "messa a norma" il concetto mi pare semplice... al momento che cambia una normativa e/o legge che richiede un certo tipo di sicurezza che non è più raggiunta dagli attuali impianti, il condominio deve obbligatoriamente eseguire dei lavori che, seppur di entità straordinaria, si configurano nella definizione di messa a norma.
In teoria, con "manutenzione straordinaria" si intende tutti quegli interventi che non sono ordinari, cioè la sostituzione della caldaia, la sostituzione delle pompe, la sostituzione di valvole ed altri elementi d'impianto... cioè quelle parti che si rompono, genericamente, ogni morto di Papa! Come detto prima, anche la "messa a norma", è ovviamente una manutenzione straordinaria, ma chissà per quale motivo il legislatore l'ha voluto specificare/separare (?)!
Sarà la stanchezza, ma proprio non riesco ad inquadrare cosa voglia intendere il legislatore con il termine "conservazione", che in prima approssimazione sembrerebbe sempre una manutenzione straordinaria: è su questa definizione che verte il presente post!
Qual è la vostra interpretazione? Che parte d'impianto si configura nel termine "conservazione"?