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Sostituzione caldaia e finanziaria 2008

MessaggioInviato: 21 apr 2008, 14:34
da Lupacchiotta
Ho letto che per accedere alle detrazioni del 55% della finanziaria 2008 per la sostituzione di una caldaia tradizionale con una a condensazione (per un solo appartamento) è necessario l'attestato di qualificazione energetica firmato da un tecnico.

Quanto si potrebbe chiedere come parcella che comprende sia l'attestato di qualificazione energetica, la redazione pratica all'ENEA e l'eventuale compilazione dell'allegato I del 311/06 da depositare in comune?


E poi tutte le spese del tecnico ( attestato di qualificazione enerrgetica+pratica ENEA+ compilazione allegato I del 311/06) sono detraibili come spese nella misura del 55% ? :idea:

Re: Sostituzione caldaia e finanziaria 2008

MessaggioInviato: 21 apr 2008, 20:23
da UgoFonzar
sì si detraggono anche quelle spese lì (quelle tecniche)

per i $ vanno da 300 euro a 1000 dipende dall'edificio e dalla concorrenza... direi che "non sono due carte in croce da fare" ok? ;)

Re: Sostituzione caldaia e finanziaria 2008

MessaggioInviato: 21 apr 2008, 21:35
da UgoFonzar
quindi da 0 a 300 e da 300 a 1000 :)

Re: Sostituzione caldaia e finanziaria 2008

MessaggioInviato: 23 apr 2008, 17:53
da ansta
...ma non è necessaria la qualificazione energetica per accedere alle detrazioni in caso di cambio caldaia, infissi, cappotto termico ecc.
Era necessaria fin l'anno scorso.

Re: Sostituzione caldaia e finanziaria 2008

MessaggioInviato: 24 apr 2008, 0:31
da UgoFonzar
Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008

Quesito riguardo l’esonero dalla redazione dell’attestato di qualificazione energetica o di certificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l’installazione di pannelli solari: viene chiesto se l’esonero vale anche per chi ha effettuato questi interventi nel 2007.

Il comma 24, lett. c), dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 ha soppresso l’obbligo, previsto dal comma 348, lett. b), dell’articolo 1 della Finanziaria 2007, di produrre l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, limitatamente agli interventi di:
- sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in qualsivoglia struttura, pubblica o privata.

La disposizione è efficace dal 1° gennaio 2008 e pertanto non può essere applicata alle spese sostenute nel periodo di imposta 2007. La disposizione in esame, infatti, non è retroattiva, diversamente da quanto previsto per la nuova Tabella di valori energetici, di cui al comma 23 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, che va a sostituire quella allegata alla Finanziaria 2007.


forse mi sfugge qualche altra disposizione... meglio controllare ancora un secondo... ;)