scambio sul posto senza obbligo di coincidenza
Inviato: 30 dic 2009, 17:31
ciao a tutti!
recependo l'art.27 commi 4-5 della legge 23 luglio 2009 n.99, l'articolo 2.2 dell'allegato A della Delibera ARG/elt 74/08 coordinato con le modifiche introdotte dalla deliberazione ARG/elt 186/09 recita:
Ai fini dell’erogazione dello scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto di immissione coincidono nell’unico punto di scambio, ad eccezione del caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e: i) l’utente dello scambio sul posto sia un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune; ii) l’utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero. Nei casi di cui ai punti i) ed ii), è consentita la presenza di più impianti di produzione di energia elettrica purché, per ogni punto di connessione, la potenza complessiva non sia superiore a 200 kW. Il limite di 200 kW non si applica nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
Secondo voi, è possibile che un'azienda ospedaliera (che altro non è che un ente locale come un Comune) che è strutturato territorialmente possa accedere allo scambio sul posto senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo?
Lorenzo
recependo l'art.27 commi 4-5 della legge 23 luglio 2009 n.99, l'articolo 2.2 dell'allegato A della Delibera ARG/elt 74/08 coordinato con le modifiche introdotte dalla deliberazione ARG/elt 186/09 recita:
Ai fini dell’erogazione dello scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto di immissione coincidono nell’unico punto di scambio, ad eccezione del caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e: i) l’utente dello scambio sul posto sia un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune; ii) l’utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero. Nei casi di cui ai punti i) ed ii), è consentita la presenza di più impianti di produzione di energia elettrica purché, per ogni punto di connessione, la potenza complessiva non sia superiore a 200 kW. Il limite di 200 kW non si applica nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
Secondo voi, è possibile che un'azienda ospedaliera (che altro non è che un ente locale come un Comune) che è strutturato territorialmente possa accedere allo scambio sul posto senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo?
Lorenzo