Sopressione Scambio sul posto (LEGGE 22 aprile 2021, n. 53)
La legge 22 aprile 2021, n. 53 Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea.
vi riporto un estratto dell'art.5
p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo
tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela
ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di
piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la
trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le
disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la
sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli
tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei
particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti
fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa
rimozione dell'eternit o dell'amianto. Prevedere inoltre che
l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione
tengano conto dei seguenti indirizzi:
1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti
rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in
modo da consentire una maggiore programmabilita' delle fonti;
2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso,
prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti gia' avviati e
introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo
istantaneo nonche' la condivisione dell'energia nell'ambito di
configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo
e le comunita' dell'energia;
vi riporto un estratto dell'art.5
p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo
tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela
ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di
piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la
trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le
disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la
sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli
tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei
particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti
fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa
rimozione dell'eternit o dell'amianto. Prevedere inoltre che
l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione
tengano conto dei seguenti indirizzi:
1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti
rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in
modo da consentire una maggiore programmabilita' delle fonti;
2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso,
prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti gia' avviati e
introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo
istantaneo nonche' la condivisione dell'energia nell'ambito di
configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo
e le comunita' dell'energia;