AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: Legislatori vergognosi!
La confusione sulla necessità di una AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA nelle aree vincolate regna sovrana a quanto pare.
A me sembra che certe semplificazioni servano per complicare.
SEMPLIFICAZIONE
L'allegato A (A.6) del DPR n. 31 del 2017 (che agevola le installazioni di impianti fotovoltaici) esonera dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica in diversi casi.
L'ALLEGATO A (di cui all’art. 2, comma 1), "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica", del DPR n. 31 del 2017, infatti recita:
"A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7 - bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;"
Per cui, seguendo alla lettere il testo, l'esonero non riguarda solo gli impianti integrati ma anche quelli parzialmente integrati. Sono questi ultimi Infatti che - pur non essendo integrati - hanno lo stesso orientamento e la stessa inclinazione della falda, del resto se sono posti "in aderenza" non possono avere un tilt ed un azimut diversi.
L’allegato A pertanto esclude dall’esonero, rendendo obbligatoria l’autorizzazione paesaggistica, solo nei casi in cui i moduli fotovoltaici o i pannelli solari termini sono posti in CONTROPENDENZA rispetto alla falda.
Fantastico!
COMPLICAZIONE
Ma poi il DM (MiTE) n. 297 del 02.08.2022 anziché semplificare – come vorrebbe - complica ulteriormente le cose, infatti recita:
“Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”;
Che vuol dire "NON VISIBILI DA SPAZI PUBBLICI ESTERNI"?
Se un impianto sta su falda (anche se integrato) sarà quasi sempre visibile da spazi pubblici esterni (a meno che la falda non sia quella di un grattacielo di 100 piani oppure ci troviamo in presenza di altre situazioni del tutto eccezionali).
Infatti il precedente DPR n. 32 del 2017 riferiva la NON VISIBILITÀ soltanto agli impianti su tetto piano!
E questo ha senso: in poche parole si trattava di non inclinare troppo i moduli in modo da superare in altezza il muro perimetrale, il parapetto. Chiaro.
Che senso ha imporre la integrazione a condizione che non si veda?
Se l'impianto non si vede che necessità c'è che sostituisca gli elementi di copertura perché sia meno impattante alla vista?
Quanto deve essere lontano il punto di osservazione dal campo fotovoltaico perché possa essere considerato “NON VISIBILE DA SPAZI PUBBLICI ESTERNI”?
Se, ad esempio, dalla cime di una collina (spazio pubblico) intravvedo il tetto a falda di casa mia a 2 km di distanza, questo comporta la necessità di una autorizzazione paesaggistica?
Ma da quel punto di osservazione potrei scorgere un tetto piano coi moduli non visibili dalle vie prospicienti ma visibili dall’alto.
Allora che facciamo?
A me sembra veramente priva di logica questa precisazione del MITE.
Una legge che da una discrezionalità assoluta ha chi ha il timbro in mano!
Per cui potremmo avere casi dove l'interpretazione e assolutamente restrittiva, ostacolando l'attività di impresa ed il diritto di un cittadino di autoprodursi energia pulita (cosa di cui beneficia anche la collettività), ed altri casi in cui l'interpretazione è volta a favorire l'installazione degli impianti fotovoltaici.
Questo genera una DISCREZIONALITÀ ASSOLUTA in coloro che negli uffici hanno il timbro in mano.
Se poi penso che nei comuni in cui c'è il vincolo paesaggistico stiamo spesso di fronte (potrei fare degli esempi) a centri abitati costruiti in pieno abusivismo edilizio, con strade senza marciapiedi che convergono o divergono perché i muri di cinta delle abitazioni hanno invaso la carreggiata, mi viene tanta rabbia!
E meno male che si chiamava Ministero della Transizione Energetica.
Voi che ne pensate?
A me sembra che certe semplificazioni servano per complicare.
SEMPLIFICAZIONE
L'allegato A (A.6) del DPR n. 31 del 2017 (che agevola le installazioni di impianti fotovoltaici) esonera dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica in diversi casi.
L'ALLEGATO A (di cui all’art. 2, comma 1), "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica", del DPR n. 31 del 2017, infatti recita:
"A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7 - bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;"
Per cui, seguendo alla lettere il testo, l'esonero non riguarda solo gli impianti integrati ma anche quelli parzialmente integrati. Sono questi ultimi Infatti che - pur non essendo integrati - hanno lo stesso orientamento e la stessa inclinazione della falda, del resto se sono posti "in aderenza" non possono avere un tilt ed un azimut diversi.
L’allegato A pertanto esclude dall’esonero, rendendo obbligatoria l’autorizzazione paesaggistica, solo nei casi in cui i moduli fotovoltaici o i pannelli solari termini sono posti in CONTROPENDENZA rispetto alla falda.
Fantastico!
COMPLICAZIONE
Ma poi il DM (MiTE) n. 297 del 02.08.2022 anziché semplificare – come vorrebbe - complica ulteriormente le cose, infatti recita:
“Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”;
Che vuol dire "NON VISIBILI DA SPAZI PUBBLICI ESTERNI"?
Se un impianto sta su falda (anche se integrato) sarà quasi sempre visibile da spazi pubblici esterni (a meno che la falda non sia quella di un grattacielo di 100 piani oppure ci troviamo in presenza di altre situazioni del tutto eccezionali).
Infatti il precedente DPR n. 32 del 2017 riferiva la NON VISIBILITÀ soltanto agli impianti su tetto piano!
E questo ha senso: in poche parole si trattava di non inclinare troppo i moduli in modo da superare in altezza il muro perimetrale, il parapetto. Chiaro.
Che senso ha imporre la integrazione a condizione che non si veda?
Se l'impianto non si vede che necessità c'è che sostituisca gli elementi di copertura perché sia meno impattante alla vista?
Quanto deve essere lontano il punto di osservazione dal campo fotovoltaico perché possa essere considerato “NON VISIBILE DA SPAZI PUBBLICI ESTERNI”?
Se, ad esempio, dalla cime di una collina (spazio pubblico) intravvedo il tetto a falda di casa mia a 2 km di distanza, questo comporta la necessità di una autorizzazione paesaggistica?
Ma da quel punto di osservazione potrei scorgere un tetto piano coi moduli non visibili dalle vie prospicienti ma visibili dall’alto.
Allora che facciamo?
A me sembra veramente priva di logica questa precisazione del MITE.
Una legge che da una discrezionalità assoluta ha chi ha il timbro in mano!
Per cui potremmo avere casi dove l'interpretazione e assolutamente restrittiva, ostacolando l'attività di impresa ed il diritto di un cittadino di autoprodursi energia pulita (cosa di cui beneficia anche la collettività), ed altri casi in cui l'interpretazione è volta a favorire l'installazione degli impianti fotovoltaici.
Questo genera una DISCREZIONALITÀ ASSOLUTA in coloro che negli uffici hanno il timbro in mano.
Se poi penso che nei comuni in cui c'è il vincolo paesaggistico stiamo spesso di fronte (potrei fare degli esempi) a centri abitati costruiti in pieno abusivismo edilizio, con strade senza marciapiedi che convergono o divergono perché i muri di cinta delle abitazioni hanno invaso la carreggiata, mi viene tanta rabbia!
E meno male che si chiamava Ministero della Transizione Energetica.
Voi che ne pensate?