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46/90 di regolazione di macchine per il condizionamento

MessaggioInviato: 18 lug 2006, 12:57
da electrofab
Il quesito è il seguente, se si installa un impianto di condizionamento per un ospedale per questo non è necesarria a quanto sembra il rilascio della 46/90 ina quanto è un edificio rientrante nella categoria altri usi.
Ma mi chiedo un impianto di condizionamento ha sempre bisogno di una minima parte elettrica per funzionare come ad esempio di un quadro di regolazione che governa pompe, UTA, Gruppi frigo, ecc...

Come ci si deve comportare in questi casi?

MessaggioInviato: 18 lug 2006, 15:19
da Mike
Si tratta di un "equipaggiamento elettrico" e non di "impianto elettrico" o volgarmente detto "bordo macchina". L'equipaggiamento elettrico è ad esclusivo servizio di una macchina/e, macchinario/i, impianto/i di processo e pertanto esplicitamente esclusa dal campo di applicazione della L. 46/90 (DPR 447/91 art. 1 comma 3). Si applicano in ogni caso la L. 186/68 e la Direttiva macchine, Direttive BT ed EMC.
La responsabilità può essere assunta dall'installatore dell'impianto HVAC il quale si farà fare una dichiarazione di corretta installazione ai sensi della L. 186/68 dall'installatore elettrico incaricato. Il quadro elettrico è una apparecchiatura e pertanto dovrà essere marca CE e realizzata in conformità alla norma CEI 17-13. La normativa da applicare è la CEI EN 60204-1 da integrare con la CEI 64-8 e le particolarità derivanti dall'ambiente installativo (ambiente a maggior rischio in caso d'incendio, prescrizioni VV.F., ecc.).

MessaggioInviato: 6 gen 2007, 10:03
da UgoFonzar
Aggiungo a quanto detto da Mike facendo un esempio:
- il chiller è una macchina e quindi marcato CE (avrà un manuale, una dichiarazione CE di conformità, una marcatura CE) - per installarlo attenersi alle istruzioni del manuale
- l'alimentazione del chiller è un impianti elettrico (io lo chiamo "impianto elettrico generale" per distinguerlo di quelli sulla macchina che si chiamano "equipaggiamenti elettrici a bordo macchina") e qui (se applicabile) si segue la L. 46/90 e la L. 186/68 (quest'ultima sempre)

salutoni