Istruzioni originali e Traduzioni delle istruzioni originali
Ciao a tutti, premetto che ho cercato l'argomento ma non trovando una richiesta simile vorrei discutere e capire anche l'interpretazione di altri a riguardo di un passaggio della DM.
La sezione 1.7.4 della DM e la sezione 1.7.4.1 spiegano come il fabbricante deve comportarsi nei confronti della lingua della manualistica.
Mi è stata posta la domanda se è sufficiente apporre al manuale la dicitura "Istruzioni originali" per cautelarsi sulle traduzioni errate in caso di infortuni o cattivo uso della macchina per via di una traduzione non corretta.
Secondo voi, io fabbricante e venditore della macchina devo apporre la dicitura di istruzioni originali anche nelle lingue che ho fatto tradurre io?
La DM riporta:
E' quel "le istruzioni devono essere redatte..." che mi fa sorgere il dubbio. Io redigo in italiano e faccio tradurre ma sono considerate comunque tutte originali perché sono io che le scrivo o posso apporre Originali solo all'italiano?
La linea guida commenta che
ma se io volessi cautelarmi in qualche modo sulle traduzioni (dato che è un traduttore che traduce, non scrivo in più lingue) e, appunto, apporre originale solo all'italiano potrei o sarebbe scorretto?
Io sono dell'opinione che io fabbricante devo apporre "originali" anche alle traduzioni di quello che ho scritto IO, mentre se è un altro a vendere la mia documentazione e non l'ha scritta lui allora quello sarebbe il caso di "traduzione dell'originale".
Cosa ne pensate voi?
Grazie!
La sezione 1.7.4 della DM e la sezione 1.7.4.1 spiegano come il fabbricante deve comportarsi nei confronti della lingua della manualistica.
Mi è stata posta la domanda se è sufficiente apporre al manuale la dicitura "Istruzioni originali" per cautelarsi sulle traduzioni errate in caso di infortuni o cattivo uso della macchina per via di una traduzione non corretta.
Secondo voi, io fabbricante e venditore della macchina devo apporre la dicitura di istruzioni originali anche nelle lingue che ho fatto tradurre io?
La DM riporta:
- Codice: Seleziona tutto
1.7.4.1 Principi generali di redazione
a) Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il
fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni
apponendovi la dicitura “Istruzioni originali”.
b) Qualora non esistano “Istruzioni originali” nella o nelle lingue ufficiali del paese
di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la
macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella o
nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura “Traduzione
delle istruzioni originali”.
. . .
E' quel "le istruzioni devono essere redatte..." che mi fa sorgere il dubbio. Io redigo in italiano e faccio tradurre ma sono considerate comunque tutte originali perché sono io che le scrivo o posso apporre Originali solo all'italiano?
La linea guida commenta che
- Codice: Seleziona tutto
Il paragrafo a) del punto 1.7.4.1 precisa che le istruzioni originali sono le versioni
linguistiche delle istruzioni verificate dal fabbricante o dal suo mandatario. Queste
versioni linguistiche devono recare le parole “Istruzioni originali” (nella lingua di
ciascuna versione). Il fabbricante può fornire le “Istruzioni originali” in una o più
lingue.
ma se io volessi cautelarmi in qualche modo sulle traduzioni (dato che è un traduttore che traduce, non scrivo in più lingue) e, appunto, apporre originale solo all'italiano potrei o sarebbe scorretto?
Io sono dell'opinione che io fabbricante devo apporre "originali" anche alle traduzioni di quello che ho scritto IO, mentre se è un altro a vendere la mia documentazione e non l'ha scritta lui allora quello sarebbe il caso di "traduzione dell'originale".
Cosa ne pensate voi?
Grazie!
Ser.Tom