Distanza da linea a 130 kV
Un commerciante di rottami in ferro intende ampliare il parco rottami. L’area interessata finirebbe a circa 10 m da un elettrodotto a 132 kV (distanza misurata tra l’esterno del muro perimetrale e la proiezione a terra dell’asse della terna). L’architetto responsabile del progetto di ampliamento sostiene che non è possibile posizionare attività lavorative all’interno della fascia di rispetto dell’elettrodotto, da lui stabilita non so come in 20 m. A sostegno di ciò adduce il rischio di archi voltaici (!) tra i conduttori e le macchine operatrici che, pertanto, “andrebbero tutte collegate a terra”. Stendendo un velo pietoso sull'ignoranza di questo "professionista", io, che sono stato chiamato a dare un parere dal proprietario del parco rottami, faccio le seguenti riflessioni.
1. La fascia di rispetto è definita per gli elettrodotti unicamente con riferimento agli effetti dei campi elettromagnetici ed è definita dallo spazio circostante l’elettrodotto in cui l’induzione magnetica è maggiore o uguale all’obiettivo di qualità (3 microT)
2. In tale fascia non posso posizionare “aree di gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere” (legge 36/01)
3. L’unico che può determinare con precisione l’estensione della fascia di rispetto è il gestore dell’elettrodotto, che conosce i valori delle portate di corrente. Posso farlo anch’io ma dopo una campagna di misure laboriosa e costosa (una misura/minuto per 24 h eventualmente da ripetersi in diversi periodi dell’anno).
4. Effettivamente una terna a 132 kV, con conduttori disposti a triangolo e caricati con I=870 A, determina una distanza di prima approssimazione (DM 29.05.08) di circa 19 m.
5. All’interno di questi 19 m non posso posizionare le attività di cui al p.to 2, ma posso benissimo mettere un deposito che non preveda permanenza di persone per quattro ore/giorno o più.
6. Per quanto riguarda l’impiego di macchine operatrici all’interno del deposito (autogrù con braccio) è sufficiente rispettare la distanza prevista dalla tab. 1 allegato IX al D.Lgs. 81/08 (5 m per linee a 130 kV).
Chiedo conforto su questa mia impostazione.
Franco
1. La fascia di rispetto è definita per gli elettrodotti unicamente con riferimento agli effetti dei campi elettromagnetici ed è definita dallo spazio circostante l’elettrodotto in cui l’induzione magnetica è maggiore o uguale all’obiettivo di qualità (3 microT)
2. In tale fascia non posso posizionare “aree di gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere” (legge 36/01)
3. L’unico che può determinare con precisione l’estensione della fascia di rispetto è il gestore dell’elettrodotto, che conosce i valori delle portate di corrente. Posso farlo anch’io ma dopo una campagna di misure laboriosa e costosa (una misura/minuto per 24 h eventualmente da ripetersi in diversi periodi dell’anno).
4. Effettivamente una terna a 132 kV, con conduttori disposti a triangolo e caricati con I=870 A, determina una distanza di prima approssimazione (DM 29.05.08) di circa 19 m.
5. All’interno di questi 19 m non posso posizionare le attività di cui al p.to 2, ma posso benissimo mettere un deposito che non preveda permanenza di persone per quattro ore/giorno o più.
6. Per quanto riguarda l’impiego di macchine operatrici all’interno del deposito (autogrù con braccio) è sufficiente rispettare la distanza prevista dalla tab. 1 allegato IX al D.Lgs. 81/08 (5 m per linee a 130 kV).
Chiedo conforto su questa mia impostazione.
Franco