Quesito dichiarazione di conformità
Riporto un quesito comparso nella sezione Domande e Risposte che riprende esattamente una situazione in cui mi sto trovando attualmente, per sapere se qualcuno (forse più un avvocato che un tecnico) può "illuminarmi" riguardo una tale questione:
1) chi si trova con un impianto elettrico a norma (quindi da un punto di vista tecnico),costruito prima del 1990 e mai modificato, ma sprovvisto di dichiarazione di conformità che deve fare?
2) un ingegnere iscritto all'albo puo' rilasciare un documento (non lo chiamo volutamente dichiarazione) che ne attesti la conformità alla normativa vigente?
3) un tale documento di verfica che validità legale ha?
Vorrei sottolineare la "non banalità" del caso poiché la dichiarazione di conformità, ai sensi della 46/90 dovrebbe essere rilasciata dall'impresa che ABBIA I REQUISITI (e questi siano anche RICONOSCIUTI) e che ABBIA REALIZZATO L'IMPIANTO. Tutto chiaro e lineare in caso di NUOVO IMPIANTO ma nel caso di impianto esistente le cose si complicano poiché ci si puo' trovare in 3 situazione:
1) impianto non adeguato quindi da rifare (e quindi nuovo impianto e nessun problema);
2) impianto adeguato o impianto parzialmente adeguato = Problema: nessuna impresa è tenuta a rilasciarmi dichiarazione di conformità se non per la parte di impianto da essa modificato.
Anzi ai sensi della 46/90 non sono nemmeno sicuro che la ditta POSSA rilasciare tale documento su un impianto realizzato da terzi. E quindi (PRIMA DOMANDA) si può sapere cosa prevede la legge per uscire da tale situazione.? Mi pare improponibile che che un impianto con tutte le caratteristiche tecniche adeguate alle normative debba essere (o RISULTARE) rifatto da una ditta che poi ne rilasci la conformità!
Inoltre, un ingegnere iscritto regolarmente all'albo professionale può rilasciare un documento sostitutivo che attesti la conformità dell'impianto (da un documento trovato sul sito dell'ordine ingegneri di Milano, relativo alla commissione sicurezza ed igiene del lavoro si fa riferimento ad una perizia con la quale il professionista valuta lo stato dell'impianto e quindi ne certifica la conformità o meno; in caso di conformità parziale indica le modifiche da apportare; la ditta esegue le modifiche ne rilascia dichiarazione di conformità e questa congiuntamente, alla perizia del professionista, va a "coprire" tutto l'impianto).
Quello che mi pare strano è che in qualità di ingegnere sono abilitato alla redazione del progetto che poi la ditta va ad eseguire, sono abilitato alla verifica finale del progetto in qualità di direttore lavori (e quindi sviluppo il progetto secondo le NORME e alla fine, verificando la conformita' al progetto, verifico la conformità alle norme) ma non posso dichiarare la conformità di un impianto esistente?
Tanto più che la legge 46/90 si sofferma nella distinzione tra REQUISITI e ABILITAZIONE. La ditta (il responsabile) deve avere i requisiti e deve essere ABILITATO o in alternativa "preporre alle attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento" un responsabile tecnico che ABBIA I REQUISITI (non parla di abilitazione!). E inoltre parla di SOGGETTI ABILITATI per l'esecuzione di opere sull'impianto non per il rilascio della dichiarazione di conformità.
1) chi si trova con un impianto elettrico a norma (quindi da un punto di vista tecnico),costruito prima del 1990 e mai modificato, ma sprovvisto di dichiarazione di conformità che deve fare?
2) un ingegnere iscritto all'albo puo' rilasciare un documento (non lo chiamo volutamente dichiarazione) che ne attesti la conformità alla normativa vigente?
3) un tale documento di verfica che validità legale ha?
Vorrei sottolineare la "non banalità" del caso poiché la dichiarazione di conformità, ai sensi della 46/90 dovrebbe essere rilasciata dall'impresa che ABBIA I REQUISITI (e questi siano anche RICONOSCIUTI) e che ABBIA REALIZZATO L'IMPIANTO. Tutto chiaro e lineare in caso di NUOVO IMPIANTO ma nel caso di impianto esistente le cose si complicano poiché ci si puo' trovare in 3 situazione:
1) impianto non adeguato quindi da rifare (e quindi nuovo impianto e nessun problema);
2) impianto adeguato o impianto parzialmente adeguato = Problema: nessuna impresa è tenuta a rilasciarmi dichiarazione di conformità se non per la parte di impianto da essa modificato.
Anzi ai sensi della 46/90 non sono nemmeno sicuro che la ditta POSSA rilasciare tale documento su un impianto realizzato da terzi. E quindi (PRIMA DOMANDA) si può sapere cosa prevede la legge per uscire da tale situazione.? Mi pare improponibile che che un impianto con tutte le caratteristiche tecniche adeguate alle normative debba essere (o RISULTARE) rifatto da una ditta che poi ne rilasci la conformità!
Inoltre, un ingegnere iscritto regolarmente all'albo professionale può rilasciare un documento sostitutivo che attesti la conformità dell'impianto (da un documento trovato sul sito dell'ordine ingegneri di Milano, relativo alla commissione sicurezza ed igiene del lavoro si fa riferimento ad una perizia con la quale il professionista valuta lo stato dell'impianto e quindi ne certifica la conformità o meno; in caso di conformità parziale indica le modifiche da apportare; la ditta esegue le modifiche ne rilascia dichiarazione di conformità e questa congiuntamente, alla perizia del professionista, va a "coprire" tutto l'impianto).
Quello che mi pare strano è che in qualità di ingegnere sono abilitato alla redazione del progetto che poi la ditta va ad eseguire, sono abilitato alla verifica finale del progetto in qualità di direttore lavori (e quindi sviluppo il progetto secondo le NORME e alla fine, verificando la conformita' al progetto, verifico la conformità alle norme) ma non posso dichiarare la conformità di un impianto esistente?
Tanto più che la legge 46/90 si sofferma nella distinzione tra REQUISITI e ABILITAZIONE. La ditta (il responsabile) deve avere i requisiti e deve essere ABILITATO o in alternativa "preporre alle attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento" un responsabile tecnico che ABBIA I REQUISITI (non parla di abilitazione!). E inoltre parla di SOGGETTI ABILITATI per l'esecuzione di opere sull'impianto non per il rilascio della dichiarazione di conformità.