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Valutazione rischio fulminazione in cantiere

MessaggioInviato: 26 lug 2011, 17:34
da black
Buongiorno a tutti, un dubbio che non riesco a chiarire:
il punto 2.2.2, lettera e), dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
prevede che "In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento)
contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi
...omissis e) gli impianti di terra e di protezione da scariche atmosferiche"
e al punto 4.1.1, sempre dello stello stesso allegato "Ove è prevista la redazione del PSC...omissis nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: omissis
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche...omissis".

Siccome ero convinto fino ad oggi che tra la documentazione attestante l'attuazione di adempimenti a carico del datore di lavoro dovesse esserci anche la Copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, rilasciata (per conto del Datore di lavoro) da installatore autorizzato e che va inviata entro 30 gg. dall'inizio dei lavori all’ISPESL ed all’ASL/ARPA territorialmente competenti o, in alternativa certificazione di autoprotezione delle strutture metalliche effettuata con il procedimento di calcolo del rischio fulminazione ai sensi dell CEI 81-10/2, chiedo gentilmente:

A cura di chi deve essere effettuata la valutazione del rischio fulminazione per il ponteggio da installarsi in cantiere??? Dal Datore di lavoro che monterà il ponteggio o, come si intuisce dallo stralcio della normativa succitata, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (e quindi a cura del Committente)???
E se in cantiere è presente una sola impresa e quindi in un cantiere senza l'obbligo di PSC???
Sembra che in ambito cantieristico le cose cambino!!!
Si ringrazia per l'attenzione.

Re: Valutazione rischio fulminazione in cantiere

MessaggioInviato: 27 lug 2011, 0:26
da Mike
Gli obblighi sono sempre in capo al datore di lavoro dell'impresa che allestisce le opere provvisionali di cantiere: ponteggi, grù, ecc.