Prev. Incendi locali commerciali
Buonasera
Sono a richiedervi un parere sull'applicazione del D.M. 27 luglio 2010 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.". L'attività è composta da sala mostra e magazzino. Le due sotto attività sono disposte in compartimenti antincendio separati ognuna delle quali ha superficie minore di 400mq. In totale sono comunque circa 500mq per cui si tratta di attivita n.69 del dpr 151/2011. Il CPI anche se datato è esistente. Adesso deve essere rifatta l'illuminazione. Ciò comporta un rifacimento di parte del controsoffitto e la sostituzione dei corpi illuminanti. Tali corpi illuminanti saranno, come numero e potenza installata, superiori a quelli esistenti ma saranno comunque rialimentati dalle dorsali esistenti che risultano idonee al nuovo carichi. La disposizione dei dispositivi di sicurezza le superfici dei compartimenti non saranno modificati ad esclusione dei rilevatori di incendio che saranno smontati e rimontati nella posizione originale. A fronte di questa "ristrutturazione" l'attività è comunque sottoposta ad essere adeguata al sopracitato D.M.? Secondo l'art.4 comma 2 che richiama l'art. 3 (L), comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 («interventi di ristrutturazione edilizia»........la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti......) sembra di si. O esagero in prudenza? Secondo voi?
Cordiali saluti
Sono a richiedervi un parere sull'applicazione del D.M. 27 luglio 2010 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.". L'attività è composta da sala mostra e magazzino. Le due sotto attività sono disposte in compartimenti antincendio separati ognuna delle quali ha superficie minore di 400mq. In totale sono comunque circa 500mq per cui si tratta di attivita n.69 del dpr 151/2011. Il CPI anche se datato è esistente. Adesso deve essere rifatta l'illuminazione. Ciò comporta un rifacimento di parte del controsoffitto e la sostituzione dei corpi illuminanti. Tali corpi illuminanti saranno, come numero e potenza installata, superiori a quelli esistenti ma saranno comunque rialimentati dalle dorsali esistenti che risultano idonee al nuovo carichi. La disposizione dei dispositivi di sicurezza le superfici dei compartimenti non saranno modificati ad esclusione dei rilevatori di incendio che saranno smontati e rimontati nella posizione originale. A fronte di questa "ristrutturazione" l'attività è comunque sottoposta ad essere adeguata al sopracitato D.M.? Secondo l'art.4 comma 2 che richiama l'art. 3 (L), comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 («interventi di ristrutturazione edilizia»........la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti......) sembra di si. O esagero in prudenza? Secondo voi?
Cordiali saluti