La risposta la puoi trovare nel
D.M. 37/08; quello che interessa te, dovrebbe essere:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o
delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si
applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
[...]
Art. 2. Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
[...]
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali
preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro
manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali
previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la
necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura
dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le
prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e
manutenzione del costruttore;
[...]
Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive
modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle
imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1,
se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile
tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti
professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola
impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui
all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando
specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel
medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano,
altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3,
unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la
verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il
conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese
presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di
iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono
autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture
interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i
requisiti previsti all'articolo 4.
[...]
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una
università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del
secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui
all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un
periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il
periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è
di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio
installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai
fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di
operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative
di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del
titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in
possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare
dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore
per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d)
dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Se non risulti in possesso dei requisiti tecnico-professionali, l'unica soluzione che vedo è assumere una persona che li abbia e farlo RT della tua ditta, altrimenti devi aspettare di averli.