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Applicazione della CEI 64-8/7 agli ambulatori veterinari

MessaggioInviato: 21 set 2012, 11:38
da Paolo4
Buongiorno,
premesso che l'ambulatorio veterinario è un locale a maggior rischio elettrico, quindi vige l'obbligo di progetto firmato da professionista abilitato, asi sensi del DM 37/08.

Vorrei un chiarimento sul seguente punto:
- Mi sembra di aver letto da qualche parte che l'applicazione della sezione 7 della CEI 64-8 è facoltativa per gli ambulatori veterinari. Se ciò corrisponde al vero, mi potreste dare gentilmente un riferimento dove è riportata questa deroga (nella Norma in mio possesso ho trovato soltanto che l'animale ricade nella definizione di paziente).
Grazie

Re: Applicazione della CEI 64-8/7 agli ambulatori veterinari

MessaggioInviato: 21 set 2012, 12:18
da Mike
CEI 64-8 Art. 710.1.1 nella nota è scritto che per gli ambulatori veterinari può essere usata... ovvero è facoltativo...

Re: Applicazione della CEI 64-8/7 agli ambulatori veterinari

MessaggioInviato: 21 set 2012, 12:23
da Paolo4
Grazie Mike, mi era sfuggita questa nota.
Un 'ultima considerazione: nel caso in cui si derogasse alla sezione 7 della CEI 64-8 e si realizzasse un impianto elettrico per locali ordinari, vige ancora l'obbligo di progetto da parte di un professionista abilitato?
Grazie

Re: Applicazione della CEI 64-8/7 agli ambulatori veterinari

MessaggioInviato: 21 set 2012, 12:47
da Mike
Si, l'obbligo di progetto vige sempre, mentre l'applicazione della parte 7 è facoltativa, sembra assurdo ma non lo è perché il primo obbligo mi deriva dal DM 37/08 e riguarda gli ambulatori medici e quello veterinario rientra in questa definizione, mentre il secondo è dato come facoltativo dalla norma tecnica.