Responsabilità del progettista co-redattore o collaboratore.
Quale dipendente di una pubblica amministrazione che si occupa di progettazione e D.L. elettrica vorrei postare su questo forum alcuni quesiti:
1) Nell'ambito della ripartizione dell'incentivo previsto dal D.P.R. n. 163 del 12 Aprile 2006, in un progetto comprensivo di progettazione edile (architettonico e strutturale) e progettazione impianti tecnologici (elettrico, idrotermosanitario, ventilazione e condizionamento) a prescindere dagli importi delle opere progettate, quale potrebbe essere la quota percentuale attribuibile al progettista firmatario degli impianti tecnologici per la responsabilità progettuale rispetto ai progettisti della parte edile.
2) Il progettista degli impianti tecnologici può essere considerato solo ed esclusivamente un collaboratore non firmatario del progetto, o, è a tutti gli effetti ritenuto il progettista e quindi il responsabile di ciò che ha progettato con tutte le conseguenze del caso?
3) Nell'ipotesi che il progettista tecnologico sia considerato solo collaboratore non firmatario, un ingegnere civile e/o architetto a capo del progetto può firmare tutto il progetto cioè, anche per la parte di progettazione di impianti tecnologici? In tal caso quali sono le responsabilità ascrivibili al collaboratore che ha eseguito la progettazione tecnologica?
4) Se le responsabilità del progetto ricadono comunque sul progettista tecnologico al quale viene ordinato dalla dirigenza l'esecuzione di un progetto come collaboratore non firmatario, in che modo mi debbo comportare?
Grazie.
Saluti!
1) Nell'ambito della ripartizione dell'incentivo previsto dal D.P.R. n. 163 del 12 Aprile 2006, in un progetto comprensivo di progettazione edile (architettonico e strutturale) e progettazione impianti tecnologici (elettrico, idrotermosanitario, ventilazione e condizionamento) a prescindere dagli importi delle opere progettate, quale potrebbe essere la quota percentuale attribuibile al progettista firmatario degli impianti tecnologici per la responsabilità progettuale rispetto ai progettisti della parte edile.
2) Il progettista degli impianti tecnologici può essere considerato solo ed esclusivamente un collaboratore non firmatario del progetto, o, è a tutti gli effetti ritenuto il progettista e quindi il responsabile di ciò che ha progettato con tutte le conseguenze del caso?
3) Nell'ipotesi che il progettista tecnologico sia considerato solo collaboratore non firmatario, un ingegnere civile e/o architetto a capo del progetto può firmare tutto il progetto cioè, anche per la parte di progettazione di impianti tecnologici? In tal caso quali sono le responsabilità ascrivibili al collaboratore che ha eseguito la progettazione tecnologica?
4) Se le responsabilità del progetto ricadono comunque sul progettista tecnologico al quale viene ordinato dalla dirigenza l'esecuzione di un progetto come collaboratore non firmatario, in che modo mi debbo comportare?
Grazie.
Saluti!