Per principio non volevo rispondere messaggi del tipo: "mi mandate una relazione", perché lo ritenevo "offensivo" per tutti quei professionisti che come me, "vivono" di consulenza e cercano di fare il proprio lavoro al meglio e per fare questo hanno studiato, si tengono costantemente aggiornati e si fanno un mazzo tanto! Quindi la richiesta della relazioncina come se si trattasse della cosa più insignificante e senza valore, sinceramente mi infastidisce.... Senza rancore....
Detto questo però, siccome sono un rompiscatole, vorrei fare delle precisazioni su quanto detto da Dalpra solo per non creare confusioni.
Per la realizzazione di un impianto di rilevazione incendi bisogna essere abilitati per la lettera g) L. 46/90. Questo è richiesto solamente negli edifici civili o assimilabili (per es. studi professionali, scuole, conventi, ecc.) per tutto il resto NON è obbligatoria la D.C. L.46/90 e tanto meno il progetto. Quindi riassumendo: se devo installare un impianto di rilevazione incendi in uno studio professionale devo essere abilitato alla L. 46/90 e se l'impianto elettrico dello studio professionale è soggetto a obbligo di progetto, anche per l'impianto di rilevazione incendi c'è l'obbligo di un progetto da parte di un professionista abilitato. Viceversa l'installazione di un impianto di rilevazione incendi in capannone industriale da 10.000 mq anche se soggetto a prevenzione incendi può essere fatto da chiunque e senza progetto.
Nel caso però che l'attività sia soggetta al controllo dei VV.F. è necessario fornire a fine lavori la dichiarazione di conformità redatta nel modello previsto dai VV.F. riguardante appunto gli impianti non soggetti alla L. 46/90.
Il progetto di prevenzione incendi può essere redatto da chiunque e non è necessaria alcuna abilitazione. Chiaramente bisogna saperlo fare e il committente, se lo affida a qualcun altro questo incarico deve accertarsi che ne sia capace altrimenti, in caso di infortunio, incorre nella colpa per "colpa in eligendo"....
Solo nel caso si rendano necessarie delle certificazioni (per esempio la tenuta REI di una parete) è obbligatorio che il professionista sia iscritto nell'elenco del ministero degli interni (L. 818).
Solo con l'entrata in vigore del Testo Unico per l'edilizia, stralcio impiantistico (previsto per gennaio 2005), sarà obbligatoria la dichiarazione di conformità ed il progetto anche per gli immobili diversi dal civile (come è attualmente per gli impianti elettrici).