Inosservanza art. 8 del DM 37/08
Siamo quasi nel 2014 e come tutti sappiamo il DM 37/08 "esiste" da oltre 5 anni.
Vorrei un vostro parere sui provvedimenti che si potrebbero adottare per "combattere" l'inosservanza sistematica da parte del fornitore (ENEL e/o altri) di quanto prescritto all'art. 8 (che riporto per comodità) e che in sostanza obbliga l'ente a sospendere la fornitura in caso di mancata presentazione della DiCo o DiRi per gli impianti elettrici "alimentati" dalla propria rete.
Come immaginabile le implicazioni sono diverse, ne cito un paio che secondo il mio parere sono le più gravi:
- prima di tutto viene a mancare la sicurezza degli impianti non essendoci di fatto nessun "controllo" degli stessi da parte di NESSUNO, parlando di impianti residenziali sotto i 6 kW e simili (non soggetti a progetto da parte di professionista per intenderci)
- vengono penalizzati gli installatori "onesti" che nei propri preventivi giustamente tengono in considerazione il costo da loro sostenuto per la gestione e la predisposizione della documentazione di progetto da allegare alla DiCo etc.
- sono di fatto "sostenuti" il lavoro in nero e le realizzazioni effettuate da personale non qualificato perché senza rilasciare alcuna dichiarazione tracciabile vengono meno le responsabilità dell'installatore penalizzando il committente in caso di infortuni e/o incidenti.
Di questo problema ne parlai anche con l'autorevole Carrescia di TNE in occasione di un corso ormai due anni fa, e sebbene anche lui fosse perplesso su questo argomento non mi sembra che qualcuno abbia mai fatto qualcosa né mi è parso di vedere approfondimenti da qualche parte.
Sono sicuro che ad ENEL convenga pagare qualche milione di sanzione ogni anno (sempre che gli venga inflitta ma non lo so) che sospendere momentaneamente l'erogazione del servizio a chissà quanti milioni di utenti in attesa dell'adeguamento degli impianti (con relativo mancato inotroito certamente più gravoso in termini economici), però non credo che sia una situazione accettabile considerati tutti gli incidenti domestici che più spesso di quanto se ne parli sono riconducibii ad un problema/difetto degli impianti elettrici.
Se qualcuno ha un'idea su come poter procedere per risolvere si faccia avanti...
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o
di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Vorrei un vostro parere sui provvedimenti che si potrebbero adottare per "combattere" l'inosservanza sistematica da parte del fornitore (ENEL e/o altri) di quanto prescritto all'art. 8 (che riporto per comodità) e che in sostanza obbliga l'ente a sospendere la fornitura in caso di mancata presentazione della DiCo o DiRi per gli impianti elettrici "alimentati" dalla propria rete.
Come immaginabile le implicazioni sono diverse, ne cito un paio che secondo il mio parere sono le più gravi:
- prima di tutto viene a mancare la sicurezza degli impianti non essendoci di fatto nessun "controllo" degli stessi da parte di NESSUNO, parlando di impianti residenziali sotto i 6 kW e simili (non soggetti a progetto da parte di professionista per intenderci)
- vengono penalizzati gli installatori "onesti" che nei propri preventivi giustamente tengono in considerazione il costo da loro sostenuto per la gestione e la predisposizione della documentazione di progetto da allegare alla DiCo etc.
- sono di fatto "sostenuti" il lavoro in nero e le realizzazioni effettuate da personale non qualificato perché senza rilasciare alcuna dichiarazione tracciabile vengono meno le responsabilità dell'installatore penalizzando il committente in caso di infortuni e/o incidenti.
Di questo problema ne parlai anche con l'autorevole Carrescia di TNE in occasione di un corso ormai due anni fa, e sebbene anche lui fosse perplesso su questo argomento non mi sembra che qualcuno abbia mai fatto qualcosa né mi è parso di vedere approfondimenti da qualche parte.
Sono sicuro che ad ENEL convenga pagare qualche milione di sanzione ogni anno (sempre che gli venga inflitta ma non lo so) che sospendere momentaneamente l'erogazione del servizio a chissà quanti milioni di utenti in attesa dell'adeguamento degli impianti (con relativo mancato inotroito certamente più gravoso in termini economici), però non credo che sia una situazione accettabile considerati tutti gli incidenti domestici che più spesso di quanto se ne parli sono riconducibii ad un problema/difetto degli impianti elettrici.
Se qualcuno ha un'idea su come poter procedere per risolvere si faccia avanti...
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o
di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.