Applicabilità D.M. 18/9/2002 alle strutture sanitarie
Buongiorno
Vi chiedo un chiarimento relativo all’applicabilità del D.M. 18/9/2002 (di seguito DM) alle strutture sanitarie in particolare ambulatori privati per visite specialistiche (cardiologo, dermatologo, etc..) con attività che rientrano nell'art.4 del D.P.R 14 gennaio 1997.
In pratica il mio dubbio è se il DM (comprese successive modifiche e integrazioni) deve essere applicato a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private o solo a quelle che rientrano nel punto 68 del l’allegato 1 al D.P.R. 151 del 2011 come pensavo.
Il dubbio mi è venuto perché il campo di applicazione del DM è:
"Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio."
In pratica si applica alle strutture del DPR 14/1/1997 e non si fa riferimento ai limiti dei 25 posti letto o dei 500mq indicati per le strutture dell’attività 68.
Inoltre in maniera più specifica al titolo IV (quello di mio interesse)nel titolo viene fatto riferimento a strutture fino a 25 posti letto e al punto 18.2 viene fatto riferimento a strutture di superficie fino a 500mq.
Grazie
Vi chiedo un chiarimento relativo all’applicabilità del D.M. 18/9/2002 (di seguito DM) alle strutture sanitarie in particolare ambulatori privati per visite specialistiche (cardiologo, dermatologo, etc..) con attività che rientrano nell'art.4 del D.P.R 14 gennaio 1997.
In pratica il mio dubbio è se il DM (comprese successive modifiche e integrazioni) deve essere applicato a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private o solo a quelle che rientrano nel punto 68 del l’allegato 1 al D.P.R. 151 del 2011 come pensavo.
Il dubbio mi è venuto perché il campo di applicazione del DM è:
"Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio."
In pratica si applica alle strutture del DPR 14/1/1997 e non si fa riferimento ai limiti dei 25 posti letto o dei 500mq indicati per le strutture dell’attività 68.
Inoltre in maniera più specifica al titolo IV (quello di mio interesse)nel titolo viene fatto riferimento a strutture fino a 25 posti letto e al punto 18.2 viene fatto riferimento a strutture di superficie fino a 500mq.
Grazie
E io che finora ero convinto che i decreti, leggi etc relativi alle regole tecniche di prevenzione incendi si applicassero solo alle attività dell'allegato 1 D.P.R 151/2011...
.. non si finisce mai di imparare.