Quesito Collaudi DM 37/08 e CEI 64-8
Egregi colleghi il mio è un dubbio che in realtà pochi prendono in considerazione, ma io non riesco a trovare una risposta che mi chiarisca il dubbio.
Il DM/37/08, in materia di collaudi tecnici, agli articoli 7 e 9, recita quanto segue.
"In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e
l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera
di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto."
"Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto dalle norme vigenti.
La dicitura "ove previsto", fa pensare che siano presenti casi in cui sia prescritto il collaudo tecnico e casi in cui, lo stesso, non sia richiesto.
La CEI 64-8/6 recita quanto segue.
"61.1.1 Ogni impianto elettrico deve essere verificato durante l’installazione, per quanto
praticamente possibile, e al suo completamento, prima di essere messo in servizio dall’utente."
"61.1.5 Nel caso di ampliamenti o di modifiche di impianti esistenti, si deve verificare che tali
ampliamenti o modifiche siano in accordo con la presente Norma e che non compromettano la
sicurezza delle parti non modificate dell’impianto esistente."
E' possibile avere chiarezza in merito?
Quando è necessario eseguire il collaudo tecnico dell'impianto secondo CEI 64-8/6? C'è incongruenza con il DM/37/08?
In ultimo, sempre sulla CEI 64-8/6 si riporta che:
"61.1.6 La verifica deve essere effettuata da persona esperta, competente in lavori di verifica."
Quali competenze deve avere il "verificatore"? Può essere anche l'installatore o il progettista dell'impianto oppure deve necessariamente essere un soggetto terzo distinto dai primi 2?
Saluti.
Il DM/37/08, in materia di collaudi tecnici, agli articoli 7 e 9, recita quanto segue.
"In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e
l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera
di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto."
"Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto dalle norme vigenti.
La dicitura "ove previsto", fa pensare che siano presenti casi in cui sia prescritto il collaudo tecnico e casi in cui, lo stesso, non sia richiesto.
La CEI 64-8/6 recita quanto segue.
"61.1.1 Ogni impianto elettrico deve essere verificato durante l’installazione, per quanto
praticamente possibile, e al suo completamento, prima di essere messo in servizio dall’utente."
"61.1.5 Nel caso di ampliamenti o di modifiche di impianti esistenti, si deve verificare che tali
ampliamenti o modifiche siano in accordo con la presente Norma e che non compromettano la
sicurezza delle parti non modificate dell’impianto esistente."
E' possibile avere chiarezza in merito?
Quando è necessario eseguire il collaudo tecnico dell'impianto secondo CEI 64-8/6? C'è incongruenza con il DM/37/08?
In ultimo, sempre sulla CEI 64-8/6 si riporta che:
"61.1.6 La verifica deve essere effettuata da persona esperta, competente in lavori di verifica."
Quali competenze deve avere il "verificatore"? Può essere anche l'installatore o il progettista dell'impianto oppure deve necessariamente essere un soggetto terzo distinto dai primi 2?
Saluti.