Ehm... L'ospite ignoto ero io

purtroppo bazzicando su vari PC a volte mi dimentico di loggarmi e purtroppo ho notato che è successo anche per altre risposte....
Ribadisco in ogni caso il concetto, anche a lavori terminati da altra impresa senza il rilascio della DC (per volontà o no), chiunque (chiaramente abilitato) può riprenderli e portarli a termine. E' chiaro a tutti che sarà antieconomico, ma è fattibile e legale. L'installatore iniziale non può denunciare il secondo, e se lo fa, con che motivazione? E' incaricato dal committente, non è tenuto a sapere le "beghe" aziendali, non è un professionista che segue la deontologia professionale e prima di accettare un incarico deve verificare che il collega sia stato onorato.
Non è vero che ci sarebbero due dichiarazioni, ma solo una, quella che viene consegnata al cliente (e al comune per l'agibilità) ha valore.
Non è vero che è una dichiarazione mendace, l'impresa incaricata ha la facoltà di smontare e rimontare tutto l'impianto per verificare che sia tutto in regola ed assumersi la responsabilità.
Un professionista invece, può solamente accertare lo stato di fatto e fornire tutte le indicazioni per portare a termine i lavori, e/o fare una perizia per un contenzioso, ma non può assolutamente certificare l'impianto ai fini della L. 46/90, non è previsto da nessuna legge (forse nel futuro TUE stralcio impiantistico in discussione, ma sarebbe una presa per il c....).
In riferimento alla modalità di consegna della D.C. non conosco sentenze, mi baso sull'esperienza personale di chi ha passato un po' di anni in trincea.... Il ragionamento è semplice: chi decide quando i lavori sono terminati? Non parlo dei lavori pubblici dove le cose sono ben regolate e non si scampa, ma nei lavori privati, magari neanche quelli dove c'è una impresa che coordina e/o un direttore dei lavori, ma quelli dove c'è un rapporto diretto committente/installatore. E' l'impresa che dovrebbe comunicare formalmente la fine dei lavori e da quella data poi partono i famosi 30 gg. per la redazione (consegna) della dichiarazione di conformità.
Quindi tornando nel caso iniziale, l'impresa può anche scrivere al committente che i lavori sono temporaneamente sospesi e che riprenderanno nel momento in cui verranno saldati i pagamenti in sospeso.