Obblighi del professionista - Valutazione fulmini
Buongiorno a tutti!
Pongo una domanda da grande ignorante sull'argomento. Chiedo scusa a tutti se la domanda dovesse risultare banale!
Ho un dubbio riguardo gli obblighi legislativi di colui che redige un progetto.
Ho recentemente lavorato (come semplice fornitore dell'appaltatore) ad un revamping di un impianto industriale dove, tra le varie cose, sono state sostituite alcune macchine (poste all'esterno) e alcuni quadri elettrici (posti dentro un edificio già esistente). Ora, visto che l'appaltatore non è in grado di farlo, mi è stato chiesto di redigere la documentazione di progetto inerente gli impianti elettrici, quindi: relazione generale, relazione specialistica, schemi di impianto elettrico/elaborati grafici, ecc...
A questo punto mi domando: la valutazione del rischio contro le fulminazioni (quella valida PRIMA dei lavori) è ancora valida o deve essere aggiornata? (Secondo me la seconda...)
Ma soprattutto, nel caso in cui essa dovesse essere aggiornata, spetta sempre al datore di lavoro (quindi al cliente finale) fare questo, o c'è una qualche clausoletta che mi sfugge e che impone al professionista che redige la documentazione di progetto (in questo caso, io) di farla?
Considerate che a tutto questo si aggiunge un elemento: il cliente non l'ha mai fatta prima... Quindi, in teoria, io avrei dovuto richiedergliela ancora prima di iniziare i lavori...
Scusate la domanda, ma è la prima volta che mi capita questo tipo di situazione. Di solito ho sempre lavorato con impianti posti interamente all'interno di edifici, dove -di fatto- non sono presenti alterazioni del rischio da fulmini.
Pongo una domanda da grande ignorante sull'argomento. Chiedo scusa a tutti se la domanda dovesse risultare banale!
Ho un dubbio riguardo gli obblighi legislativi di colui che redige un progetto.
Ho recentemente lavorato (come semplice fornitore dell'appaltatore) ad un revamping di un impianto industriale dove, tra le varie cose, sono state sostituite alcune macchine (poste all'esterno) e alcuni quadri elettrici (posti dentro un edificio già esistente). Ora, visto che l'appaltatore non è in grado di farlo, mi è stato chiesto di redigere la documentazione di progetto inerente gli impianti elettrici, quindi: relazione generale, relazione specialistica, schemi di impianto elettrico/elaborati grafici, ecc...
A questo punto mi domando: la valutazione del rischio contro le fulminazioni (quella valida PRIMA dei lavori) è ancora valida o deve essere aggiornata? (Secondo me la seconda...)
Ma soprattutto, nel caso in cui essa dovesse essere aggiornata, spetta sempre al datore di lavoro (quindi al cliente finale) fare questo, o c'è una qualche clausoletta che mi sfugge e che impone al professionista che redige la documentazione di progetto (in questo caso, io) di farla?
Considerate che a tutto questo si aggiunge un elemento: il cliente non l'ha mai fatta prima... Quindi, in teoria, io avrei dovuto richiedergliela ancora prima di iniziare i lavori...
Scusate la domanda, ma è la prima volta che mi capita questo tipo di situazione. Di solito ho sempre lavorato con impianti posti interamente all'interno di edifici, dove -di fatto- non sono presenti alterazioni del rischio da fulmini.
), nel senso che sono solo state sostituite delle apparecchiature. Oltretutto, tutto quello che è stato sostituito nulla aveva a che fare con l'impianto di protezione da fulminazioni.