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verifiche obbligatorie per il DPR 462

Inviato:
21 dic 2004, 12:01
da 357gre

Buongiorno a tutti. Chiedo se in occasione di verifica quinquennale di un impianto parafulmine è obbligatorio redigere una relazione sul livello di protezione di tale impianto o basta che il certificatore faccia riferimento a una relazione del 1999 in cui si dimostrava l'efficienza dell'impianto seguendo passo-passo la norma CEI 81-1. Grazie e auguri a tutti.

Inviato:
21 dic 2004, 12:46
da Mike
Il verificatore ha il diritto di richiedere la documentazione obbligatoria per legge e quella necessaria per poter procedere alla verifica. Nel caso specifico, trattandosi di un LSPD ci deve essere, non solo la relazione, bensì il progetto ai sensi della L. 46/90, nella modalità descritta nella stessa CEI 81-1 appendice I.3, sia per LSPD esterno che quello interno. Se l'impianto realizzato, dichiarato conforme dall'installatore, è fedele al progetto del 1999 bene, altrimenti è necessario aggiornarlo.

Inviato:
21 dic 2004, 13:54
da 357gre

Grazie per le precisazioni. In realtà non esiste un progetto. l'impianto è degli anni '80 (avvenieristico per quei tempi, quasi da polveriera) e l'installatore non ha dicharato alcunchè (penso che non potesse e non fosse obbligato).
La relazione del 99 è stata fatta in occasione di un adeguamento nella distribuzione che non ha riguardato l'impianto di protezione né esterno né interno; è accompagnata da disegni dello stato di fatto firmati da un professionista e doveva costituire la documentazione di progetto anche non avendone le caratteristiche. Mi sa che bisogna rivederla alla luce della nuova normativa.

Inviato:
21 dic 2004, 14:12
da Mike
Ora che hai chiarito meglio la cosa voglio essere più preciso. Se l'impianto LPS è stato realizzato prima del 1990, non è soggetto alla L. 46/90 ma solamente alla "regola dell'arte" L.186/68. In ogni caso, se si tratta di un ambiente di lavoro, il Dlgs 626/94 impone al datore di lavoro l'analisi dei rischi ed il miglioramento dei livelli di sicurezza verso standard superiori. Nell'ottica di questo, una verifica del rischio fulminazione s.a. si rende necessaria in funzione della nuova ediz. CEI 81-1 tramite la CEI 81-4. Non mi stupirei, che al termine di questa verifica LPS non fosse più necessario perché la struttura risulta autoprotetta. In questo modo si prendono 3 piccioni con una fava:
- si addempie agli obblighi di legge;
- si comunica all'ASL/ARPA di chiudere la pratica del LPS perché non necessario;
- non si effettuano più le verifiche periodiche.

Inviato:
23 dic 2004, 10:40
da 357gre

Ciao. Capisco che un LPS è sempre un LPS ma in questo caso penso non sia possibile ignorare

semplicemente che esiste. Sarebbe come prendersi la responsabilità

di dire che teatri come "la Scala" o "la Fenice" sono autoprotetti. In questo caso si tratta di un centro radar per il controllo del traffico aereo civile e militare; quindi la valutazione del rischio ha un ruolo preponderante nel calcolo delle fulminazioni accettabili. Questo non toglie che una gabbia di Faraday, molto fitta, sia da considerare sufficiente, a scapito di un progetto serio che includa anche degli SPD, che comunque si trovano nei quadri di distribuzione. Saluti

. Alla prossima

.

Inviato:
23 dic 2004, 10:55
da Mike
Non so se la Scala e la Fenice sono autoprotetti, comunque il fattore di rischio "patrimonio culturale insostituibile" sarà preponderante. Questo non vuol dire che sia obbligatorio installare un LPS, bensì ci sono altre modalità per abassare il rischio, per esempio se il pericolo principale è rappresentato dall'incendio, si incrementerà la sicurezza in tal senso.
Nel tuo caso specifico è predominante il fattore di rischio "Perdita inaccettabile di sevizio pubblico essenziale", ma anche in questo caso non è detto che LPS sia la soluzione.