fermo restando che è un passaggio economicamente inutile.
fermo restando che l'importante è che le verifiche vengano fatte.
la guida CEI 0-14 dice che:
CEI 0-14 ha scritto:per rispettare quanto previsto dall’Appendice A della Norma UNI CEI EN 45004, gli Organismi
Abilitati non possono avvalersi, in qualità di verificatori, di progettisti, installatori e manutentori
di impianti elettrici, né di tecnici che collaborino con studi di progettazione o imprese
installatrici;
La UNI CEI EN 45004 è attualmente abrogata e sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
in Appendice A si legge:
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ha scritto:Appendice A.1
comma a):
L'organismo di ispezione deve essere indipendente dalle parti coinvolte
specificando che questo non preclude lo scambio di informazioni utili all'ispezione tra le parti;
altresì successivamente specifica che:
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ha scritto:Appendice A.1
comma d), capoverso 4):
L'organismo di ispezione non deve essere collegato ad un soggetto giuridico separato impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi posti a ispezione mediante quanto segue:
[..]
4) impegni contrattuali, o altri mezzi che possano avere capacità di influenzare l'esito dell'ispezione
in definitiva:
degiorgiofrancesco ha scritto:la domanda è: il cliente può affidare la verifica ad una impresa che, a sua volta, si rivolge a un organo abilitato?
no.
uscendo inoltre un attimo dal meandro normativo, proviamo a rispondere alla domanda con un ulteriore domanda:
può un impresa installatrice priva dei requisiti di legge accettare un incarico che richiede questi requisiti?