Illuminazione di sicurezza nei locali commerciali
buongiorno
Il D.M. 27 luglio 2010 prevede al punto 6.4 - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza
che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal
piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux(23) negli altri ambienti accessibili
al pubblico.
Non mi è chiaro se questa disposizione deve essere seguita solo per "gli ambienti accessibili al pubblico", oppure anche per gli altri locali: magazzini, depositi, ecc.
Ho un caso dove la superficie di vendita, cioè aperta al pubblico sono circa 200 mq, a fronte della zona magazzino che sono circa 1000 metri, con 2-3 persone presenti al massimo,
Grazie
Il D.M. 27 luglio 2010 prevede al punto 6.4 - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza
che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal
piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux(23) negli altri ambienti accessibili
al pubblico.
Non mi è chiaro se questa disposizione deve essere seguita solo per "gli ambienti accessibili al pubblico", oppure anche per gli altri locali: magazzini, depositi, ecc.
Ho un caso dove la superficie di vendita, cioè aperta al pubblico sono circa 200 mq, a fronte della zona magazzino che sono circa 1000 metri, con 2-3 persone presenti al massimo,
Grazie