DM 37/08
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Quindi la pubblica illuminazione non rientra nel campo di applicazione del dm37/08 e l'installatore non può emettere DICO.
Ogni impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte (l.186/68) quindi non si scappa.
L'installatore a richiesta deve rilasciare una dichiarazione di avere eseguito i lavori a regola d'arte:
Art. 1.
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.
Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d’arte.
Ora quindi l'installatore deve dimostrare ad es. che il cavo usato risponde ai requisiti della regola dell'arte.
Come?
Con i conti...
Cioè in definitiva ci deve essere un progetto.
Rimane da capire chi lo deve firmare.
A mio avviso solo un professionista iscritto all'albo professionale ed in via generale con le regole che suddividono gli incarichi fra ingegneri e periti professionali.