PietroBaima ha scritto:qui su EY abbiamo anche un “legal department”, vero
gianniniivo
Chissà se il buon Ivo può consigliarci.

Ciao Pietro, non sapevo di far parte del Dipartimento Legale di EY, anche perché, per ragioni di età e salute non sono più iscritto all'albo da anni. In ogni caso è una notizia...
Beh, scherzi a parte, sicuramente Ivo qualcosa può dire ma una premessa è d'obbligo.
Purtroppo nelle faccende leguleie è poco opportuno dare consigli scritti basati su un racconto tra amici, dato che il più delle volte (niente di personale, lo dico per esperienza) la narrazione potrebbe essere superficiale o carente di elementi essenziali e utili a sostanziare o a circoscrivere il problema. Per questo motivo tendo ad evitare il rischio di approssimazione dei quesiti, dato che il Diritto non è materia equiparabile ad altre discipline, magari anche più importanti, che però a causa di un'errata esposizione o di fraintendimento non comprometterebbero la responsabilità personale. Ad esempio: se un Ingegnere dovesse dire che, a suo parere, il ua741 è migliore del LM358, potrebbe essere giusto o anche errato ma in entrambi i casi non succederebbe niente di compromettente per la persona. Se invece, in base ad un racconto impreciso, dessi un consiglio legale di un certo tipo, poi, a cose fatte, si scoprisse che la situazione era viziata dall'assenza di alcune variabili, il risultato potrebbe cambiare radicalmente, trovandosi poi a gestire conseguenze spiacevoli da dirimere.
Ricordo, in passato, di aver già avuto modo di negare richieste di consulenza sul Forum (anche se non ricordo il destinatario) non per insensibilità ma per scrupolo professionale. Diverso è stato mandare un warning, per ragioni cautelari, su qualche topic già piuttosto avanti, il cui argomento lasciava intravvedere dubbi di legittimità, altra cosa è il parere pro veritate.
Di regola, un quesito verte su una questione dubbia o controversa e richiede una risposta alla quale si perviene attraverso un percorso argomentativo in cui vengono esaminati, in modo specifico, i dati normativi atti a giustificare la soluzione attesa, ma bisogna avere certezza degli elementi probatori che, ovviamente, il racconto su un Forum non può garantire.
Ora, per concludere questa lunga ma doverosa premessa e prima che qualcuno pensi all'esistenza di retropensieri di natura economica (che effettivamente caratterizzano la mia categoria) dico subito che la cautela delineata previene unicamente la rappresentazione 'fatalistica' del rischio, come qualcosa al di fuori della possibilità di controllo e non la personale necessità di ottenere arrotondamenti di reddito.
Ciò detto, e in via eccezionale, vediamo come rispondere al quesito di TRex:
la legge italica (semplifico un po' per brevità) per quanto concerne i beni mobili usati, si occupa prevalentemente degli aspetti inerenti il rapporto commerciale e fiscale; interviene anche in tema di sicurezza ma limitatamente a casistiche particolari e codificate.
L'aspetto commerciale è demandato prevalentemente alla contrattualistica e impone il rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Se l'atto pattizio (scritto) comprende l'esistenza di garanzie in merito alla qualità o alla sicurezza, anche in assenza di obbligo, allora tutto è possibile, se ed in quanto lecitamente pattuito.
L'aspetto fiscale invece non c'interessa ma tutt'al più varrebbe in caso di plusvalenza esistente tra l'acquisto e la vendita del bene. Se compro un veicolo usato e lo rivendo, avendo scoperto in seguito che si tratta di un auto d'epoca, devo (dovrei) denunciare la differenza d'introito per l'applicazione del relativo carico fiscale in dichiarazione dei redditi. Fiscalmente esisterebbero anche altre variabili ma estranee al caso in esame.
In tema di sicurezza, invece, la legge e l'orientamento giurisprudenziale prevalente, impongono osservanza specifica per la vendita dei cosiddetti beni strumentali, macchinari, automezzi, sistemi di prevenzione etc., anche se usati, in quanto espressamente previsto e codificato dato che la normativa non può essere derogata.
La vendita di un lampadario usato, invece, non rientrando come oggetto tra le previsioni di legge codificate, non impone al venditore l'accertamento delle condizioni di sicurezza o le intenzioni d'uso dell'acquirente. Diverso sarebbe per chi acquistasse il lampadario usato, pur privo di condizioni di sicurezza, e lo posasse in opera in casa del "vicino", che durante la pulizia, magari, restasse paralizzato per una scarica elettrica. In questo caso subentrerebbe la responsabilità professionale (anche per equiparazione o occasionale) del posatore che però nulla avrebbe a che vedere con i vari passaggi commerciali che hanno riguardato il bene mobile usato.
Cos'altro posso aggiungere? Suggerisco attenzione per la vendita di strumenti usati, anche per impiego dilettantistico, come piccoli trapani, saldatori, seghetti alternativi o quant'altro potrebbe essere equiparabile agli articoli sopra enunciati. Se dovesse verificarsi un "sinistro" che portasse ad un riscorso in giudizio, poi a decidere sarebbe un Giudice che a sua volta dovrebbe affidarsi al parere di un consulente tecnico...
Spero di aver chiarito il dubbio di TRex e vado a dormire.
