In un ambiente di lavoro, le sanzioni per la mancanza del progetto sono l'ultima delle preoccupazioni. Vero che l'impianto elettrico esistente è antecedente all'entrata in vigore della L. 46/90, ma dopo l'ex D.lgs. 626/96 e l'attuale D.lgs. 81/2008, si dovrebbe aver provveduto a una valutazione del rischio elettrico (e correlati) e migliorato la sicurezza in funzione della tecnologia attualmente disponibile e/o effettuato le necessarie manutenzioni per tenere in efficienza e sicurezza l'impianto elettrico. La valutazione del rischio elettrico non significa verificare lo stato di sicurezza dell'impianto elettrico esistente, al contrario, è dato per scontato che l'impianto elettrico corrisponda alla "regola dell'arte" (L. 186/68) e di conseguenza si valutano esclusivamente i rischi residui e gestionali.
Ora, in caso di un infortunio, accertato dalle perizie che l'impianto elettrico esistente non risulti conforme "alla regola dell'arte" le sanzioni amministrative, che verranno comunque erogata, saranno l'ultimo dei problemi.
Ecco perché è sempre consigliabile conoscere lo stato dell'arte dei propri impianti e la certezza che rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza. L'aspetto documentale è importate e purtroppo anche sostanziale, ma sicuramente secondario alle condizioni reali dell'impianto.
I requisiti essenziali di sicurezza si rispettano se:
1. si eseguono periodicamente le verifiche obbligatorie di terra ai sensi DPR 462/01
2. l'impianto elettrico esistente risulta protetto dai contatti diretti, contatti indiretti, cortocircuito, sovracorrenti e scariche atmosferiche.
3. viene mantenuto in perfetta efficienza tramite un piano di manutenzione ordinaria periodica.
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