Per prima cosa si classifica il luogo:
A) luogo di lavoro e quindi soggetto a D.Lgs. 81/08 e DPR 462/01
B) non ci sono dipendenti o assimilati, quindi non è luogo di lavoro
Nel caso A) un impianto realizzato nel 1985 non era soggetto alla ex L. 46/90, ma dalla sua entrata in vigore si dovevano adeguare gli impianti elettrici ai requisiti minimi previsti con relativo rilascio della dichiarazione di conformità. In seconda battuta nel 1996 (entrata in vigore D.Lgs. 626/94) ad oggi doveva già esser stato adeguato ai requisiti minimi di sicurezza e aver adempiuto a quanto prevedeva ex DPR 547/55 (denuncia impianto di terra e verifiche periodiche). In pratica, il datore di lavoro all'epoca doveva già essere a conoscenza o meno se l'impianto elettrico era conforme ai requisiti della legislazione e regolamentazione vigente e di conseguenza poterlo documentare. A maggior ragione quando è entrato in vigore il D.Lgs. 81/08 che obbliga il datore di lavoro alla valutazione del rischio elettrico, dove per "rischio elettrico" si intendono solo i rischi residui, gli aspetti gestionali e migliorativi della sicurezza NON l'adeguamento dell'impianto elettrico vero e proprio, si dava per scontato essere già conforme. A seguire dal 2001 sempre il datore di lavoro deve aver incaricato un organismo privato per le verifiche biennali/quinquennali dell'impianto di terra e quindi avere la documentazione necessaria prevista.
Nel caso B) gli obblighi di adeguamento riguardano la ex L. 46/90 e il DM 37/08.
Cosa fare?
CASO A):
1. incaricare professionista iscritto albo professionale con 5 anni di esperienza per verificare che l'impianto elettrico esistente sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza e farsi redigere la Dichiarazione di Rispondenza ai sensi dell'art. 7 comma 6 DM 37/08. Se l'attività non rientra tra quelle con obbligo di progetto si può richiedere la DIRI al responsabile tecnico di una ditta installatrice con 5 anni di esperienza.
2. Incaricare subito organismo privato per la verifica dell'impianto di terra ai sensi DPR 462/01 e fare l'iscrizione dell'impianto all'INAIL tramite il portale CIVA.
3. Valutare i rischi elettrici secondo D.Lgs. 81/08 e fare le manutenzioni periodiche secondo un piano di manutenzione con relativo registro.
CASO B): basta adempiere al punto 1. del caso A).
Cosa si rischia?
CASO A): sanzioni per illeciti amministrativi mancato rispetto ex L. 46/90 e DM 37/08, sanzioni penali per il mancato rispetto DPR 462/01 e D.Lgs. 81/08 con denuncia alla procura della repubblica che viene archiviata una volta adeguate le difformità. In caso di infortunio di un lavoratore sarà molto più difficile dimostrare la buona fede del datore di lavoro e quindi si potrà venire condannati per colpa o peggio per dolo.
CASO B): come nel caso A) senza sanzioni penali perché non rientra campo di applicazione D.Lgs. 81/08, ma se crepa il proprietario o suo familiare frega nulla nessuno
