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esisnc » 4 set 2024, 7:57
Mike ha scritto:La norma non è obbligatoria e non c'è alcun obbligo di certificazione, solo di marcatura CE qualora venga immesso nel mercato.
E' vero in via del tutto generale, ma le direttive EU applicabili per la marcatura CE, richiedono che i RES (requisiti essenziali di sicurezza) vengano soddisfatti obbligatoriamente e questo è di fatto dimostrato se si dichiara che sono state seguite le competenti norme armonizzate a livello europeo (ENXXXXX).
Altrimenti il costruttore deve dimostrare che ha seguito comunque la regola d'arte corrente per conseguire gli obiettivi dei RES, pur non applicando le norme armonizzate. Questo è sempre possibile, però di fatto è altamente e praticamente sconsigliabile.
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Mike » 4 set 2024, 10:16
esisnc ha scritto:E' vero in via del tutto generale, ma le direttive EU applicabili per la marcatura CE, richiedono che i RES (requisiti essenziali di sicurezza) vengano soddisfatti obbligatoriamente e questo è di fatto dimostrato se si dichiara che sono state seguite le competenti norme armonizzate a livello europeo (ENXXXXX).
Altrimenti il costruttore deve dimostrare che ha seguito comunque la regola d'arte corrente per conseguire gli obiettivi dei RES, pur non applicando le norme armonizzate. Questo è sempre possibile, però di fatto è altamente e praticamente sconsigliabile.
L'obbligo riguarda esclusivamente il rispetto dei RES. Per soddisfare i RES si possono seguire in via prioritaria le norme armonizzate di tipo C se presenti; altrimenti a seguire le norme di tipo B, oppure di tipo A, oppure le norme IEC o altra letteratura tecnica. In ogni caso si tratta sempre e solo di una dichiarazione e chi la firma si rende responsabile. La contestazione di un prodotto potrà avvenire solo dimostrando il mancato rispetto dei RES, non della norma tecnica armonizzata. Dal canto suo il produttore, se competente, non avrà alcun problema a dimostrare il rispetto dei RES anche se in difformità alla norma tecnica armonizzata. Le direttive europee così dette di nuovo approccio non fanno altro che seguire la filosofia alla base dell'unica legge utile promulgata in questo disgraziato paese: L. 186/68. Dal 1996 sono passati troppi anni, ma all'epoca che seguivo il nascere di tutte queste direttive mi ricordo di aver letto che per la pratica del "nuovo approccio" si erano proprio ispirati alla L. 186/68.
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Mike » 4 set 2024, 14:29
gianluca.ciacciofera ha scritto:Pero mi sembra un palese controsenso, come si puo dichiarare conforme un prodotto senza allegare obbligatoriamente i risultati delle prove funzionali eseguite con uno strumento certificato e tarato?
E quale sarebbe il beneficio aggiuntivo da aggiungere ulteriore burocrazia e carta quando la responsabilità rimane tutta in capo a chi dichiara? Avrà tutto l'incentivo di farlo e conservare la documentazione nel fascicolo tecnico del prodotto in caso di contestazioni future.
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Mike » 4 set 2024, 14:53
gianluca.ciacciofera ha scritto:Be in realtà su ogni componente o prodotto c’è sempre un tasso di errore nella produzione...
Non confondiamo la strategia necessaria a garantire la regola dell'arte dei prodotti realizzati con imporre degli obblighi. Una grande azienda ha tutto l'interesse di mantenere alta la sua reputazione e distinguersi da altri produttori e adotterà tutte le modalità produttive, tecniche e gestionali per garantire la sicurezza e la qualità del prodotto e la modalità di comunicarlo a chi lo compra. Non lascerà mai il fianco scoperto alla concorrenza che sarebbe la prima a contestare il prodotto.
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