Ciao
massimoxl, ho visto il tuo messaggio e, visto l'argomento, l'ho spostato dalla sezione "PC e informatica" a quella "Chiarimenti, regole, informazioni, proposte".
Non sono io che ha cancellato il tuo messaggio, per cui potrei interpretare male le motivazioni di chi l'ha fatto, nel caso, a sua discrezione, interverrà per correggere quanto sto per esporre, ma andando a ripescare il tuo (che non avevo letto in precedenza), a mio avviso è stato cancellato perché contrario all'attuale normativa sul lavoro vigente in Italia.
Non so se tu risiedi in Italia ma, dal 2016, le collaborazioni a progetto sono state fortemente limitate a favore dei contratti da lavoro dipendente, anche se, ahimè, spesso a tempo determinato.
In particolare, la collaborazione a progetto attualmente è consentita solo se:
- il CCNL di riferimento contiene norme che consentono la stipula di collaborazioni o contratti a progetto, ma, la trasformazione a contratto da lavoro dipendente avviene comunque se la collaborazione consiste in una prestazione di lavoro
esclusivamente personale, continuativa, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (come mi pare sia quello da te offerto).
- viene esclusa la subordinazione (contratto da lavoro dipendente) se la collaborazione, anche con contratto a progetto, ha una natura prevalente di lavoro autonomo,
in quanto il lavoratore è iscritto in appositi albi professionali e la collaborazione verte su materie oggetto di iscrizione all’albo (nel tuo caso chi ti risponde dovrebbe essere iscritto all'ANIP Albo Nazionale Informatici Professionisti).
Oltre a questo ci sarebbe da notare che il "conquibus" deve essere corrisposto in maniera tracciabile (bonifico o assegno non trasferibile) ai fini dei vari adempimenti fiscali a cui il committente dei lavori a progetto (tu) deve sottostare:
- invio comunicazione di avvio collaborazione al centro per l’impiego, tramite modello Unilav;
- iscrizione del collaboratore nel Lul, libro unico del lavoro,
- redazione cedolino paga alla corresponsione del compenso;
- trattenuta della contribuzione Inps e Inail dal compenso del collaboratore, nel cedolino;
- trattenute fiscali nel cedolino;
- versamento della contribuzione previdenziale e delle imposte, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso;
- dichiarazione mensile Inps Unimens, entro l’ultimo giorno del mese successivo al pagamento del compenso;
- certificazione unica Cu, da inviare alle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo alla ricezione del compenso (o dei compensi);
- autoliquidazione Inail;
- modello 770 (dichiarazione del sostituto d’imposta).
Altrimenti si potrebbe instillare il dubbio, in chi legge, che l'annuncio sottintenda un qualche grado di evasione fiscale: e questo, penso (ripeto non l'ho cancellato io), sia stato il motivo principale per cui sia stato cassato.

Max