• Centri commerciali, supermercati, grandi magazzini, empori, negozi ed altri
locali di vendita
• Nei locali adibiti a esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio (come i
centri commerciali) con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei
servizi e depositi (attività 87 del DM 16/2/82), “Il sistema di illuminazione di
sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve
avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e
livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche
sistemi di alimentazione localizzati”. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85).
• Se il locale di vendita rientra fra quelli oggetto della circolare M.I. 75/67 (cioè
“depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri
simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario;
supermercati”) occorre l’illuminazione di sicurezza. Infatti nella suddetta circolare
si enuncia che “Le uscite di sicurezza … devono risultare chiaramente segnalate
anche in caso di spegnimento occasionale dell'impianto di illuminazione
dell'emporio e devono essere mantenute sempre sgombre da materiali o da altri
impedimenti che possono ostacolarne l'utilizzazione”.
• Per i centri commerciali, la guida CEI 64-51 fornisce le seguenti indicazioni:
“L’impianto di illuminazione di sicurezza deve interessare tutti i locali ai quali ha
accesso il pubblico … e quelli nei quali abitualmente opera il personale, nonché i
percorsi necessari per raggiungere le uscite di sicurezza e gli indicatori per la
loro individuazione” (art. 4.5), e poi ancora “L’impianto di sicurezza deve avere
alimentazione indipendente (non è valida al riguardo una seconda alimentazione
dalla rete pubblica) …. e si raccomanda che entri in funzione entro 0,5 s al
mancare dell’alimentazione ordinaria. Essa deve disporre di sorgenti
permanentemente disponibili e in grado di fornire alimentazione per almeno 1
h: se queste sorgenti sono costituite da accumulatori, essi devono potersi
ricaricare automaticamente entro il periodo di chiusura previsto per il
centro commerciale (per esempio 8 h) oppure essere sovradimensionati in
modo da garantire l’autonomia prescritta entro tale tempo” (art 3.2).
