Salve
Sempronio1960,
Secondo il DM 31/08/1934, Art. 29."Sopra gli stabilimenti e i depositi (comprese le zone di protezione), non devono passare linee elettriche ad alta tensione".
La circolare n°10 del ministero dell'interno del del 10/02/1969, §9.2 precisa che va rispettata la distanza di almeno 6 m rispetto alla proiezione al suolo dei conduttori rispetto a colonnine di rifornimento e pozzetti.
Il Dpr 340 del 24 ottobre 2003 aumenta a 15 m tale distanza per distributori di GPL, misurata rispetto a compressori, tubazioni, serbatoi, colonnine ecc..
Il Decreto Ministero dell'interno 24 novembre 1984, applicabile per distributori di metano, specifica a 50 m la distanza in pianta rispetto a linee in classe III. Specifica inoltre che i piazzali non possono essere attraversati da linee AT.
La
circolare 7075 del ministero dell'interno del 27 aprile 2010 "direttive anticendio per elettrodotti" riprende le suddette norme e le ricapitola.
Quindi la risposta alla tua domanda:
Sempronio1960 ha scritto:E' possibile costruire un distributore di carburanti sotto un elettrodotto AT
è sicuramente no, stante il DM 31/08/1934.
Del resto se la costruzione ricade nella fascia di rispetto (o per farla breve nella distanza di prima approssimazione) dell'elettrodotto è praticamente impossibile costruire qualunque edificio nel quale sia prevista la presenza prolungata di persone, come un distributore.
Visto che, ad eccezione di distributori di GPL e metano, la distanza di prima approssimazione dell'elettrodotto è sempre maggiore delle distanze richieste per la sicurezza verso l'incendio / esplosione, il vincolo sui campi elettromagnetici è quello più stringente (circa 25 m per linee a 132 o 150 kV, circa 50 m per linee a 380 kV).