Vie di fuga autorimessa
Buongiorno, per un' autorimessa di tipo misto, interrata, chiusa, non sorvegliata a box con capacità di parcamento superiore a 9 (14 autoveicoli), superficie 402mq volevo sapere:
Visto il DM 1 febbraio 1986
Art.
3.10.2 Vie di uscita
Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita(31) per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di in-cendio o di pericolo di altra natura.
Per le autorimesse internate le vie di uscita possono terminare sotto grigliati dotati di conge-gni di facile apertura dall'interno.
Vista la richiesta di chiarimenti :
Al Ministero dell’Interno
D.G.P.C. e S.A.
Ispettorato Insediamenti Civili, Artigianali,
Industriali e Commerciali
Via Cavour n° 5
Roma
Prot. n° 160081 del 03/02/1997
D.M. 1.2.86 – Richiesta chiarimenti.
1. punto 3.5.2
si chiede di conoscere se la comunicazione dell’autorimessa privata con un fabbricato adibito a
civile abitazione e/o uffici che avvenga nel rispetto del punto 3.5.2 stesso, possa in caso di percorso
di esodo che tramite scale e/o atrio di entrata del fabbricato fuoriesca all’esterno dell’edificio
mediante porta aprentesi facilmente dall’interno verso l’esterno essere considerata idonea, come
uscita di sicurezza oppure se ciò sia possibile solo se oltre alle condizioni menzionate il percorso di
esodo avvenga tramite filtro a prova di fumo come definito nel D.M. 30/11/1983 o se non possa in
alcun caso essere considerato percorso di esodo.
e la risposta (che secondo me non è esaustiva):
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali
PROT. n° P 267/4108 sott. 22 Roma, 26 FEB. 1997
1) Il sistema di vie d’uscita a servizio di un’autorimessa può comprendere vani scala ed androni
non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per
uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 per le
comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo
fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali
rampe di scale.
Se viene considerata la porta che da accesso al vano scale come via di fuga, la porta che poi dall'androne o corridoio condominiale, conduce all'esterno, deve essere con il maniglione antipanico?
Quando nella risposta e nel decreto stesso si fa riferimento a luogo sicuro, quale è la definizione di luogo sicuro?
Il fatto che il vano scale che da accesso all'autorimessa è un altro compartimento con porta e pareti REI 120, puo' essere considerato luogo sicuro?
e in base a questo che cosa significa la nota 33 sul testo coordinato del dm 1 febbraio 1986?
33 Non sono ammessi percorsi considerando i 40 m fino all’apertura sulla scala protetta di piano, pur se in linea con le normative emanate successivamente al DM 1/2/86 (edifici scolastici e locali di pubblico spettacolo) (Nota prot. n. P764/4108 sott. 22/31 del 22/6/2001).
che poi qui fa riferimento a (edifici scolastici e locali di pubblico spettacolo) e non si capisce quindi se è solo per quelli, oppure se si va a vedere la suddetta Nota prot. n. P764/4108 Sott. 22/31 del 22/06/2001, non si capisce se invece sia riferito alle autorimesse pluripiano in cui si nega che sia luogo sicuro la scala compartimentata di piano
Quesito relativo all’interpretazione del concetto di “luogo sicuro” nel caso specifico di un’autorimessa del tipo isolata, fuori terra, aperta e sorvegliata
Con riferimento alla nota indicata a margine, di pari oggetto, pur condividendo le valutazioni espresse al riguardo da codesto Ispettorato, si ritiene che per l’approvazione del progetto dell’au-torimessa debba necessariamente farsi ricorso alla procedura di deroga al punto 3.10.5 del DM 1 febbraio 1986.(*) …
(*) Il quesito è relativo alla lunghezza dei percorsi interni ad un’autorimessa pluripiano ed atti a raggiungere il “luogo sicuro” come previsto all' "art. 3.10.5: le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m."
Si chiarisce che non sono ammessi i percorsi previsti all’art. 3.10.5, considerando i 40 m fino all’apertura sulla scala protetta di piano, pur se in linea con le normative emanate successiva-mente al DM 01.02.86 (edifici scolastici e locali di pubblico spettacolo).
grazie mille
Visto il DM 1 febbraio 1986
Art.
3.10.2 Vie di uscita
Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita(31) per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di in-cendio o di pericolo di altra natura.
Per le autorimesse internate le vie di uscita possono terminare sotto grigliati dotati di conge-gni di facile apertura dall'interno.
Vista la richiesta di chiarimenti :
Al Ministero dell’Interno
D.G.P.C. e S.A.
Ispettorato Insediamenti Civili, Artigianali,
Industriali e Commerciali
Via Cavour n° 5
Roma
Prot. n° 160081 del 03/02/1997
D.M. 1.2.86 – Richiesta chiarimenti.
1. punto 3.5.2
si chiede di conoscere se la comunicazione dell’autorimessa privata con un fabbricato adibito a
civile abitazione e/o uffici che avvenga nel rispetto del punto 3.5.2 stesso, possa in caso di percorso
di esodo che tramite scale e/o atrio di entrata del fabbricato fuoriesca all’esterno dell’edificio
mediante porta aprentesi facilmente dall’interno verso l’esterno essere considerata idonea, come
uscita di sicurezza oppure se ciò sia possibile solo se oltre alle condizioni menzionate il percorso di
esodo avvenga tramite filtro a prova di fumo come definito nel D.M. 30/11/1983 o se non possa in
alcun caso essere considerato percorso di esodo.
e la risposta (che secondo me non è esaustiva):
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali
PROT. n° P 267/4108 sott. 22 Roma, 26 FEB. 1997
1) Il sistema di vie d’uscita a servizio di un’autorimessa può comprendere vani scala ed androni
non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per
uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 per le
comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo
fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali
rampe di scale.
Se viene considerata la porta che da accesso al vano scale come via di fuga, la porta che poi dall'androne o corridoio condominiale, conduce all'esterno, deve essere con il maniglione antipanico?
Quando nella risposta e nel decreto stesso si fa riferimento a luogo sicuro, quale è la definizione di luogo sicuro?
Il fatto che il vano scale che da accesso all'autorimessa è un altro compartimento con porta e pareti REI 120, puo' essere considerato luogo sicuro?
e in base a questo che cosa significa la nota 33 sul testo coordinato del dm 1 febbraio 1986?
33 Non sono ammessi percorsi considerando i 40 m fino all’apertura sulla scala protetta di piano, pur se in linea con le normative emanate successivamente al DM 1/2/86 (edifici scolastici e locali di pubblico spettacolo) (Nota prot. n. P764/4108 sott. 22/31 del 22/6/2001).
che poi qui fa riferimento a (edifici scolastici e locali di pubblico spettacolo) e non si capisce quindi se è solo per quelli, oppure se si va a vedere la suddetta Nota prot. n. P764/4108 Sott. 22/31 del 22/06/2001, non si capisce se invece sia riferito alle autorimesse pluripiano in cui si nega che sia luogo sicuro la scala compartimentata di piano
Quesito relativo all’interpretazione del concetto di “luogo sicuro” nel caso specifico di un’autorimessa del tipo isolata, fuori terra, aperta e sorvegliata
Con riferimento alla nota indicata a margine, di pari oggetto, pur condividendo le valutazioni espresse al riguardo da codesto Ispettorato, si ritiene che per l’approvazione del progetto dell’au-torimessa debba necessariamente farsi ricorso alla procedura di deroga al punto 3.10.5 del DM 1 febbraio 1986.(*) …
(*) Il quesito è relativo alla lunghezza dei percorsi interni ad un’autorimessa pluripiano ed atti a raggiungere il “luogo sicuro” come previsto all' "art. 3.10.5: le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m."
Si chiarisce che non sono ammessi i percorsi previsti all’art. 3.10.5, considerando i 40 m fino all’apertura sulla scala protetta di piano, pur se in linea con le normative emanate successiva-mente al DM 01.02.86 (edifici scolastici e locali di pubblico spettacolo).
grazie mille