623fabrizio ha scritto:L'attività citatami è:
Attività 74 : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
Non mi sembra molto pertinente.
Proverò a contattare direttamente il comando dei vigili del fuoco della mia provincia, sperando mi riescano a dare una risposta.
Grazie
Non serve a niente contattare i VVF.
Se ti hanno citato l'attività 74 è probabile come già suggerito che ci sia un impianto di riscaldamento con apparecchi pensili a gas all'interno dello stabilimento (tipo i classici aerotermi robur).
E' piuttosto frequente in attività di quel tipo.
Certo che rendere soggetta a prevenzione incendi un attività per via dei geneeratori al giorno d'oggi non la trovo una buona idea, ci sono i generatori a gas da esterno con unità ventilante interna che semplificano la vita un bel po', soprattutto quando si tratta di ristrutturazioni (non si devono affrontarre tutti i problemi legati alle resistenza al fuoco delle strutture).
Ti cito altre attività che potrebbero essere considerate, visto che sto valutando un caso analogo, copio e incollo un estratto della relazione che sto facendo proprio per capire con il Datore di lavoro se la sua attività rientra o meno in quelle soggette all'applicazione del DPR 151/2011:
• Att. 3 : Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg
• Att. 9 : Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
• Att. 10 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3
• Att. 12 : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3
• Att. 54 : Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
L’attività 3 comprende ad esempio le bombole di acetilene; a tal proposito si evidenzia che ai fini della determinazione dei quantitativi limite si deve calcolare la capienza complessiva delle bombole, sia piene che vuote.
Le attività 10 e 12 si riferiscono per esempio ai liquidi dielettrici delle macchine per elettroerosione ed ai lubrorefrigeranti (salvo verifica della temperatura di infiammabilità) dei centri di lavoro; anche in questo caso, i quantitativi devono essere calcolati sommando le quantità a bordo delle macchine e la capienza complessiva dei contenitori, sia vuoti che pieni.
