Me l'ero scordato...: obbligatorie colonnine di ricarica
Inviato: 6 giu 2014, 10:51
Si lo so.... no è professionale ma colgo l'occasione per ricordarlo a tutti i lettori del forum visto che ho un titolo edilizio bloccato proprio per questo (fortunatamente basta l'integrazione).
Dal 1° giugno 2014 per tutte le nuove costruzioni e ristrutturazioni non residenziali è obbligatorio prevedere le colonnine per la ricarica degli autoveicoli (Decreto sviluppo 83/2012), quindi bisogna iniziare ad inserirle.
e qui andiamo di copia-incolla per i più volenterosi a cui piace leggere tutto
I due nuovi commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1, art. 4 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, (cosiddetto T.U. edilizia), inseriti dal decreto sviluppo di cui sopra, stabiliscono che entro il 1° giugno 2014 i comuni dovranno adeguare i loro regolamenti edilizi «prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o meno, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso». Decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014, «le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39» ( annullamento del permesso di costruire). Quindi, qualora successivamente a tale e data si dovessero riscontrare titoli abilitativi difformi le regioni avranno la facoltà di annullare il permesso di costruire rilasciato in precedenza.
Dal 1° giugno 2014 per tutte le nuove costruzioni e ristrutturazioni non residenziali è obbligatorio prevedere le colonnine per la ricarica degli autoveicoli (Decreto sviluppo 83/2012), quindi bisogna iniziare ad inserirle.
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I due nuovi commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1, art. 4 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, (cosiddetto T.U. edilizia), inseriti dal decreto sviluppo di cui sopra, stabiliscono che entro il 1° giugno 2014 i comuni dovranno adeguare i loro regolamenti edilizi «prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o meno, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso». Decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014, «le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39» ( annullamento del permesso di costruire). Quindi, qualora successivamente a tale e data si dovessero riscontrare titoli abilitativi difformi le regioni avranno la facoltà di annullare il permesso di costruire rilasciato in precedenza.
