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Danielex » 15 mar 2019, 13:35
Ho fatto alcune verifiche ulteriori, facendo particolare riferimento a quanto riportato su TNE.
Conclusione:
il progetto redatto da professionista è obbligatorio anche in caso di locali di gruppo 0.
Infatti, il DM 37/08 all'art. 5, comma 2, lettera d, parla di locali ad uso medico (i locali estetici sono assimilati) e non fa riferimento ai gruppi, pertanto l'obbligo di progetto riguarda tutti.
Su TNE ho trovato un interessante spunto:
- come si può classificare un locale ad uso estetico, passando da locali per massaggi, parrucchieri, ecc.?
- si può fare riferimento alla L 01/01/1990 che prevede un'abilitazione professionale per gli estetisti.
Pertanto se nei locali opererà un estetista abilitato ai sensi della L 01/01/1990 il locale è da classificare "ad uso estetico" ed è soggetto all'obbligo di progetto.
Sulla base di questo ragionamento è quindi possibile escludere tutti quei casi in cui all'interno dei locali si fanno trattamento di carattere estetico, come i parrucchieri o le sale massaggi.
