Salve a tutti
vorrei porre alla Vostra attenzione un quesito a cui non trovo risposta: Agli impianti idroelettrici va applicata la direttiva macchine oppure no? l'impianto in se è definito "macchina" o "quasi macchina"? ne deriva la necessità di emettere da parte del costruttore il marchio CE oppure è sufficiente che tutti i componenti elettromeccanici dell'impianto siano marchiati CE?.
Grazie a chiunque volga lo sguardo a questo argomento
Impianti idroelettrici e direttiva macchine
Moderatore: Guerra
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Se è vera:
art. 2 della DM
allora è una macchina e mi sembra lo sia.
Poi parliamo di marcatura CE e non di marchiatura.
La marcatura CE di una macchina non è il risultato delle Dichiarazioni di Conformità dei suoi componenti.
art. 2 della DM
a) «macchina»:
— insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato
di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana
o animale diretta, composto di parti o di componenti, di
cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente
per un'applicazione ben determinata
allora è una macchina e mi sembra lo sia.
Poi parliamo di marcatura CE e non di marchiatura.
La marcatura CE di una macchina non è il risultato delle Dichiarazioni di Conformità dei suoi componenti.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
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Le centrali idroelettriche sono un insieme, azionato dalla forza dell’acqua (quindi diverso dalla forza umana diretta), con almeno un organo mobile ed hanno un’applicazione ben determinata (la produzione di energia elettrica).
Normalmente hanno un sistema di comando comune e sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell'insieme nel suo complesso.
Quindi rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE ai sensi del quarto trattino della lettera a dell’articolo 2.
Indicazioni utili in tal senso si trovano anche al §38 della Guida all'applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE (seconda edizione, giugno 2010, Commissione Europea Imprese e Industria).
A proposito la nostra società sta seguendo l'applicazione della Direttiva Macchine per due centrali idroelettriche Enel del Bellunese
.
Normalmente hanno un sistema di comando comune e sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell'insieme nel suo complesso.
Quindi rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE ai sensi del quarto trattino della lettera a dell’articolo 2.
Indicazioni utili in tal senso si trovano anche al §38 della Guida all'applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE (seconda edizione, giugno 2010, Commissione Europea Imprese e Industria).
A proposito la nostra società sta seguendo l'applicazione della Direttiva Macchine per due centrali idroelettriche Enel del Bellunese

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ErnestoCappelletti
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- Iscritto il: 22 lug 2010, 17:27
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Innanzitutto grazie per aver dedicato la Vostra attenzione a questo argomento ... che vorrei approfondire.
Ci sono innanzitutto due aspetti di cui avrei piacere avere chiarimento:
1) Relativamente al tipo di circuito dedicato all'arresto di emergenza, quale categoria va utilizzata? Le centraline di sicurezza vanno impiegate oppure no?. Io ho avuto modo di vedere diversi quadri di comando e controllo ma in nessuno ho notato la presenza di questi dispositivi ... come se il concetto di macchina non venisse preso in considerazione. anche il fatto di avere ridondanza sul circuito stesso di emergenza lascia il tempo che trova per molti costruttori.
2) In merito alle protezioni fisse o mobili di tutti gli organi presenti all'interno della centrale gradirei capire se questi vanno previsti o meno (anche se in effetti quando la macchina lavora nessuno dovrebbe essere nella zona di operazione dei contrappesi delle valvole) e se , in prossimità degli stessi vanno predisposti pulsanti di arresto di emergenza. Anche in questo caso non ho mai visto centrali predisposte con queste protezioni ....
Ci sono altri argomenti interessanti da sviscerare ma come inizio direi che basta.
Ringrazio fin d'ora chi darà attenzione a quanto detto
Grazie
Ci sono innanzitutto due aspetti di cui avrei piacere avere chiarimento:
1) Relativamente al tipo di circuito dedicato all'arresto di emergenza, quale categoria va utilizzata? Le centraline di sicurezza vanno impiegate oppure no?. Io ho avuto modo di vedere diversi quadri di comando e controllo ma in nessuno ho notato la presenza di questi dispositivi ... come se il concetto di macchina non venisse preso in considerazione. anche il fatto di avere ridondanza sul circuito stesso di emergenza lascia il tempo che trova per molti costruttori.
2) In merito alle protezioni fisse o mobili di tutti gli organi presenti all'interno della centrale gradirei capire se questi vanno previsti o meno (anche se in effetti quando la macchina lavora nessuno dovrebbe essere nella zona di operazione dei contrappesi delle valvole) e se , in prossimità degli stessi vanno predisposti pulsanti di arresto di emergenza. Anche in questo caso non ho mai visto centrali predisposte con queste protezioni ....
Ci sono altri argomenti interessanti da sviscerare ma come inizio direi che basta.
Ringrazio fin d'ora chi darà attenzione a quanto detto
Grazie
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Chiedo scusa,
non era mia intenzione approfittare delle professionalità altrui per mirare a interessi personali. Volevo solamente capire se effettivamente i costruttori di impianti idroelettrici considerano realmente il complesso da loro realizzato (dall'ingresso della condotta forzata al punto di consegna del gestore della rete) come "Macchina" applicando le EN60204-1 e direttiva 2006/42/CE.
Saluti
non era mia intenzione approfittare delle professionalità altrui per mirare a interessi personali. Volevo solamente capire se effettivamente i costruttori di impianti idroelettrici considerano realmente il complesso da loro realizzato (dall'ingresso della condotta forzata al punto di consegna del gestore della rete) come "Macchina" applicando le EN60204-1 e direttiva 2006/42/CE.
Saluti
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Chiedere è sempre lecito
Mi sembra la risposta di
ErnestoCappelletti sia chiara anche su questo secondo tuo post; attendiamo se ha qualcosa da aggiungere.

Mi sembra la risposta di

"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
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Scusate il ritardo della risposta ma è un periodo molto intenso per il lavoro.
Provo a rispondere ad Ele.
L’arresto di emergenza è una funzione di sicurezza e come tale ad essa vanno applicate le norme UNI EN ISO 13849-1 oppure CEI EN 62061; si parlerà quindi di PL o di SIL del circuito di arresto di emergenza e non di categorie che erano previste dalla norma UNI EN 954-1 ora abrogata (anche se le categorie vengono riprese come architetture predefinite nella norma UNI EN ISO 13849-1).
Prendendo a riferimento la norma UNI EN ISO 13849-1, il livello di prestazione richiesto del circuito di arresto di emergenza deve essere determinato in funzione della valutazione dei rischi, utilizzando ad esempio il criterio dell’allegato A della norma.
Si tenga presente che non è necessario che il circuito di arresto di emergenza sia necessariamente ridondante: dipende dal livello di prestazione richiesto determinato come detto più sopra; in alcuni casi un circuito a canale singolo con un buon valore di MTTFd potrebbe essere più che sufficiente.
Per quanto riguarda la necessità di segregazione degli organi in movimento pericolosi con ripari, in linea di principio è sempre necessaria, anche se la presenza degli operatori è saltuaria (mi sembra irrealistico dire che non ci sono mai, forse è più adeguato dire che ci sono molto raramente); però ciò dipende dalla valutazione dei rischi e deve essere definito caso per caso.
Da ultimo si tenga presente che il comando di arresto di emergenza è una misura di sicurezza aggiuntiva rispetto a quanto messo in atto per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine; non si può evitare di mettere un riparo adducendo come giustificazione il fatto che è stato posto in loco un comando di arresto di emergenza.
Inoltre la direttiva macchine prescrive che i comandi di arresto di emergenza siano presenti nelle postazioni di lavoro normalmente occupate dagli operatori, quindi se sono presenti operatori devono essere adottate le misure di sicurezza più adeguate per proteggerli dai rischi presenti.

Provo a rispondere ad Ele.
L’arresto di emergenza è una funzione di sicurezza e come tale ad essa vanno applicate le norme UNI EN ISO 13849-1 oppure CEI EN 62061; si parlerà quindi di PL o di SIL del circuito di arresto di emergenza e non di categorie che erano previste dalla norma UNI EN 954-1 ora abrogata (anche se le categorie vengono riprese come architetture predefinite nella norma UNI EN ISO 13849-1).
Prendendo a riferimento la norma UNI EN ISO 13849-1, il livello di prestazione richiesto del circuito di arresto di emergenza deve essere determinato in funzione della valutazione dei rischi, utilizzando ad esempio il criterio dell’allegato A della norma.
Si tenga presente che non è necessario che il circuito di arresto di emergenza sia necessariamente ridondante: dipende dal livello di prestazione richiesto determinato come detto più sopra; in alcuni casi un circuito a canale singolo con un buon valore di MTTFd potrebbe essere più che sufficiente.
Per quanto riguarda la necessità di segregazione degli organi in movimento pericolosi con ripari, in linea di principio è sempre necessaria, anche se la presenza degli operatori è saltuaria (mi sembra irrealistico dire che non ci sono mai, forse è più adeguato dire che ci sono molto raramente); però ciò dipende dalla valutazione dei rischi e deve essere definito caso per caso.
Da ultimo si tenga presente che il comando di arresto di emergenza è una misura di sicurezza aggiuntiva rispetto a quanto messo in atto per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine; non si può evitare di mettere un riparo adducendo come giustificazione il fatto che è stato posto in loco un comando di arresto di emergenza.
Inoltre la direttiva macchine prescrive che i comandi di arresto di emergenza siano presenti nelle postazioni di lavoro normalmente occupate dagli operatori, quindi se sono presenti operatori devono essere adottate le misure di sicurezza più adeguate per proteggerli dai rischi presenti.

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ErnestoCappelletti
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