buongiorno a tutti,
ultimamente mi trovo a dover presentare il "progetto dell'impianto elettrico" come documentazione da allegare alla denuncia di inizio attività. Secondo l'articolo 11, comma 2 del DM 37/08
E fino a qui mi sta bene.
Il problema è che alcuni comuni "pretendono" il progetto redato da "tecnico abilitato" e per loro il tecnico abilitato è un professionista. Non credo che sia corretto.
Per altri comuni, correttamente, il "tecnico abilitato" è l'installatore in possesso dei requisiti DM 37/08 e mi sta bene.
Ma spesso vogliono il "progetto" completo di schemi planimetrici e schemi unifilari.
Quando l'art. 7 comma 2 del DM 37/08 riporta: "Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera."
Quindi io come "progetto" rilascerei una descrizione dell'impianto come sarà eseguito,(nel mio caso sono sempre almeno 5-6 pagine), con una tabella delle protezioni elettriche, sezioni cavi , portata e caduta di tensione.
Quindi niente elaborati grafici.
Ho interpretato giusto?
Avete esperienze del genere?
Grazie
Strane richieste dei Comuni
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MASSIMO-G,
lillo
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https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=82434
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Benissimo grazie.
Ma il dubbio mi è rimasto, scorrendo il testo in inchiesta pubblica, in fondo c'è una tabella che riassume la documentazione di progetto necessaria.
Per gli impianti soggetti al DM 37, ma senza obbligo di progetto da parte di un Professionsita, viene richiesto solo:
- punto 3.3.7 Calcolo sommario delle spese e quadro economico. Ok, un preventivodell'impianto
- punto 3.5.3 Disegni (Elaborati grafici) intesi come schema dell'impianto
Quindi il dubbio mi rimane: planimetria e schemi unifilari si o no? quando il DM 37 dice che basta la "descrizione dell'impianto"?
E' anche vero che una guida CEI non è legge
Ma il dubbio mi è rimasto, scorrendo il testo in inchiesta pubblica, in fondo c'è una tabella che riassume la documentazione di progetto necessaria.
Per gli impianti soggetti al DM 37, ma senza obbligo di progetto da parte di un Professionsita, viene richiesto solo:
- punto 3.3.7 Calcolo sommario delle spese e quadro economico. Ok, un preventivodell'impianto
- punto 3.5.3 Disegni (Elaborati grafici) intesi come schema dell'impianto
Quindi il dubbio mi rimane: planimetria e schemi unifilari si o no? quando il DM 37 dice che basta la "descrizione dell'impianto"?
E' anche vero che una guida CEI non è legge
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Giuliano58
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Giuliano58 ha scritto:E' anche vero che una guida CEI non è legge
Vado a memoria ma mi sembra di ricordare che la "vecchia" guida CEI 0-2 fosse richiamata da qualche disposizione legislativa. Comunque restando alla legge c'è solo il DM 37/2008 che all'articolo 7 specifica che
"2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. "
Io ritengo che lo schema unifilare con indicazione delle protezioni e delle sezioni delle linee sia molto comodo, in alternativa potresti elencare tutte le linee in partenza dai quadri con sezioni e protezioni installate ma ci metti più tempo.
Indicare il numero e posizione dei punti luce e punti prese è un di più non obbligatorio, perché in futuro questo numero potrebbe variare per modifiche che non richiedono il progetto.
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Partiamo da un presupposto.
I regolamenti edilizi comunali possono prescrivere misure più restrittive rispetto alle leggi nazionali.
Per esempio, le leggi nazionali possono prevedere una distanza tra le finestre e il confine di 3 metri, ma un regolamento comunale può prevedere che questa distanza possa essere di 6 metri.
Per esempio, un comune dalle mie parti, prevedeva (per il rilascio dell'abitabilità) il collaudo dell'impianto elettrico redatto da un professionista iscritto all'albo. Questo nel lontano 1986!
Venendo al tuo caso, devi verificare se la procedura prevede il DEPOSITO progetto o l'ESAME progetto, a prescindere se il comune ha richiesto che questo deve essere redatto da un resp. tecnico o un professionista, in quanto questo rientra nella discrezionalità e nella legittimità di un regolamento comunale (che può essere più restrittivo di una norma nazionale).
Se la procedura prevede l'esame progetto, ti devi attenere alle CEI 0-2 e verificare il livello più congruo.
Se la procedura prevede il DEPOSITO. . . . . beh, non dico che è sufficiente una relazione "fotocopia" ma quasi.
Ovviamente concordando tutto con il committente.
I regolamenti edilizi comunali possono prescrivere misure più restrittive rispetto alle leggi nazionali.
Per esempio, le leggi nazionali possono prevedere una distanza tra le finestre e il confine di 3 metri, ma un regolamento comunale può prevedere che questa distanza possa essere di 6 metri.
Per esempio, un comune dalle mie parti, prevedeva (per il rilascio dell'abitabilità) il collaudo dell'impianto elettrico redatto da un professionista iscritto all'albo. Questo nel lontano 1986!
Venendo al tuo caso, devi verificare se la procedura prevede il DEPOSITO progetto o l'ESAME progetto, a prescindere se il comune ha richiesto che questo deve essere redatto da un resp. tecnico o un professionista, in quanto questo rientra nella discrezionalità e nella legittimità di un regolamento comunale (che può essere più restrittivo di una norma nazionale).
Se la procedura prevede l'esame progetto, ti devi attenere alle CEI 0-2 e verificare il livello più congruo.
Se la procedura prevede il DEPOSITO. . . . . beh, non dico che è sufficiente una relazione "fotocopia" ma quasi.
Ovviamente concordando tutto con il committente.
Altrove. .Volutamente Anonimo
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Grazie!!
Non mi piace fare relazioni "fotocopia", ci metto meno a produrre la stessa documentazione che allego alle DICO, opportunamente corretta.
Se la procedura prevede l'esame progetto, ti devi attenere alle CEI 0-2 e verificare il livello più congruo.
Se la procedura prevede il DEPOSITO. . . . . beh, non dico che è sufficiente una relazione "fotocopia" ma quasi
Non mi piace fare relazioni "fotocopia", ci metto meno a produrre la stessa documentazione che allego alle DICO, opportunamente corretta.
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Giuliano58
389 1 4 6 - Expert
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- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
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Personalmente uno schema elettrico di un quadro da 24 moduli, se fatto per tempo (magari prima di realizzare il lavoro, in modo che la squadra in cantiere sappia cosa fare) non lo vedo male.
Poi ci si fissa (secondo qualcuno se non fatto al PC non è "uno schema").
Un caro amico elettricista, poco avvezzo al PC, con carta intestata a quadretti, matita e righello preparava per tempo il centralino dell'appartamento, con i 5 dati:
UTENZA;
PROTEZIONE (poli, In, Potere Interruzione, tipo e Idn del differenziale ove presente
LINEA tipo e sezione
e la consegnava allegata alla dico, con timbro e firma come responsabile tecnico dell'impresa
con i simboli magari non perfetti (bandierina o crocetta sulla protezione) ma comprensibilissimi.
tempo di realizzazione 5 minuti
con 10 metteva anche i codici delle protezioni, così il bocia preparava i materiali per tempo..
Poi naturalmente ci sono altri N modi di "schematizzare" la cosa (relazione descrittiva, tabella o altro) ma forse era la più semplice ed immediata
Poi ci si fissa (secondo qualcuno se non fatto al PC non è "uno schema").
Un caro amico elettricista, poco avvezzo al PC, con carta intestata a quadretti, matita e righello preparava per tempo il centralino dell'appartamento, con i 5 dati:
UTENZA;
PROTEZIONE (poli, In, Potere Interruzione, tipo e Idn del differenziale ove presente
LINEA tipo e sezione
e la consegnava allegata alla dico, con timbro e firma come responsabile tecnico dell'impresa
con i simboli magari non perfetti (bandierina o crocetta sulla protezione) ma comprensibilissimi.
tempo di realizzazione 5 minuti
con 10 metteva anche i codici delle protezioni, così il bocia preparava i materiali per tempo..
Poi naturalmente ci sono altri N modi di "schematizzare" la cosa (relazione descrittiva, tabella o altro) ma forse era la più semplice ed immediata
Ultima modifica di
ferri il 19 nov 2020, 17:48, modificato 1 volta in totale.

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ferri ha scritto:Poi ci si fissa (secondo qualcuno se non fatto al PC non è "uno schema").
Un caro amico elettricista, poco avvezzo al PC, con carta intestata a quadretti, matita e righello preparava per tempo il centralino dell'appartamento
totale stima per il tuo amico

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Giuliano58 ha scritto:ultimamente mi trovo a dover presentare il "progetto dell'impianto elettrico" come documentazione da allegare alla denuncia di inizio attività. Secondo l'articolo 11, comma 2 del DM 37/08
E fino a qui mi sta bene.
Il problema è che alcuni comuni "pretendono" il progetto redatto da "tecnico abilitato" e per loro il tecnico abilitato è un professionista. Non credo che sia corretto.
....
Grazie
Rileggo meglio la domanda di Giuliano. Se in fase di scia per inizio lavori fanno tale richiesta è perché il tecnico (geometra o architetto) ha spuntato sulla modulistica della SCIA che l'impianto è soggetto a obbligo di progetto del professionista, per limiti dimensionali.
la modulistica richiede invio del progetto, al punto 9, ma con la seguente nota:
"Se l’intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici nei casi di cui all’art. 5, comma 2, del dm n. 37/2008 a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell’istanza di conferenza di servizi preventiva"
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Rileggo meglio la domanda di Giuliano. Se in fase di scia per inizio lavori fanno tale richiesta è perché il tecnico (geometra o architetto) ha spuntato sulla modulistica della SCIA che l'impianto è soggetto a obbligo di progetto del professionista, per limiti dimensionali.
Alla fine è risultato proprio così!
Errore dell'Architetto

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Giuliano58
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