Salve, sto facendo il progetto imp. elettrico di un negozio. Il portale Suap mi chiede, oltre che il progetto, la documentazione prevista dall’art. 135 bis del D.P.R. 380/2001 – norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici; etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga".
Non capisco però se questa etichetta è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarante che l'edificio è predisposto alla banda larga, oppure se bisogna presentare un progetto particolare. Nel primo caso c'è un format da seguire già predisposto? perché non riesco a trovare nulla in merito, e la norma non specifica bene cosa bisogna predisporre. In ogni caso questa etichetta può predisporla sia il Perito iscritto all'albo che l'installatore, responsabile tecnico della ditta di installazione impianti, è corretto? Grazie
Art.135 bis del D.P.R. 380/2001
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Mike
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Burocrazia... da quello che ricordo, se uno vuole mettere l'etichetta "edificio predisposto alla banda ultra larga" devo poi allegare l'apposita DICO dell'installatore. Non mi risulta che sia sostituibile da dichiarazione di un professionista.
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Come previsto dall'art. 135 è una dichiarazione del RT dell'impresa installatrice.
Ovviamente il progetto deve prevedere la realizzazione del punto di accesso e dell'infrastrutturazione digitale.
In sostanza abbiamo a che fare con l'ennesimo "pastrocchio".
Si consideri che attualmente, l'art. 135 prevede la realizzazione del punto di accesso (adeguati spazi installativi e tubazioni) e dell'infrastrutturazione digitale (distribuzione in fibra ottica fino alla STOA, punto termnale dal quale si diramano i cavi di collegamento dei singoli punti).
Tali realizzazioni devono essere eseguite come previsto dalle guide CEI richiamate (CEI 306-2 e 64-100, la 306-22 è abrogata). Il fatto che siano Guide e non Norme in questo caso non è rilevante, perché sono espressamente richiamate dal Decreto.
Sorge però un problema: le guide richiamate si riferiscono in particolar modo a edifici plurifamiliari a destinazione d'uso "civile abitazione" (condominio).
Quindi, è necessario usare un po' di "fantasia", e soprattutto, considerato che la dichiarazione che attesta l'adempimento dell'obbligo è a carico dell'impresa installatrice, è fondamentale il dialogo, affinchè non sorgano problematiche nel momento in cui risulta necessario produrre la dichiarazione e consegnarla al Comune per il rilascio dell'Agibilità.
Ovviamente il progetto deve prevedere la realizzazione del punto di accesso e dell'infrastrutturazione digitale.
In sostanza abbiamo a che fare con l'ennesimo "pastrocchio".
Si consideri che attualmente, l'art. 135 prevede la realizzazione del punto di accesso (adeguati spazi installativi e tubazioni) e dell'infrastrutturazione digitale (distribuzione in fibra ottica fino alla STOA, punto termnale dal quale si diramano i cavi di collegamento dei singoli punti).
Tali realizzazioni devono essere eseguite come previsto dalle guide CEI richiamate (CEI 306-2 e 64-100, la 306-22 è abrogata). Il fatto che siano Guide e non Norme in questo caso non è rilevante, perché sono espressamente richiamate dal Decreto.
Sorge però un problema: le guide richiamate si riferiscono in particolar modo a edifici plurifamiliari a destinazione d'uso "civile abitazione" (condominio).
Quindi, è necessario usare un po' di "fantasia", e soprattutto, considerato che la dichiarazione che attesta l'adempimento dell'obbligo è a carico dell'impresa installatrice, è fondamentale il dialogo, affinchè non sorgano problematiche nel momento in cui risulta necessario produrre la dichiarazione e consegnarla al Comune per il rilascio dell'Agibilità.
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Grazie 1000,
il dubbio è anche relativo alla dichiarazione, in quanto leggendo il decreto che modifica la 37/08, a fine lavori l'installatore (respons. tecnico impresa) rilascia una Di.Co. apposita relativa solamente a ciò che è richiamato nell'art. 135 bis (in aggiunta alla Di.co. dell'impianto elettrico), però il SUAP mi chiede la documentazione prevista dall'art. 135 bis in via preliminare, ovvero prima che inizino i lavori, per ottenere tutti i permessi.
In questo caso penso basti una dichiarazione sostitutiva firmata anche del professionista indicante che l'impianto verrà realizzato secondo DPR 380/2001, art. 135. E poi quando i lavori sono terminati l'installatore rilascia la Di.Co. apposita (come avviene per l'impianto elettrico).
il dubbio è anche relativo alla dichiarazione, in quanto leggendo il decreto che modifica la 37/08, a fine lavori l'installatore (respons. tecnico impresa) rilascia una Di.Co. apposita relativa solamente a ciò che è richiamato nell'art. 135 bis (in aggiunta alla Di.co. dell'impianto elettrico), però il SUAP mi chiede la documentazione prevista dall'art. 135 bis in via preliminare, ovvero prima che inizino i lavori, per ottenere tutti i permessi.
In questo caso penso basti una dichiarazione sostitutiva firmata anche del professionista indicante che l'impianto verrà realizzato secondo DPR 380/2001, art. 135. E poi quando i lavori sono terminati l'installatore rilascia la Di.Co. apposita (come avviene per l'impianto elettrico).
Danielex ha scritto:Come previsto dall'art. 135 è una dichiarazione del RT dell'impresa installatrice.
Ovviamente il progetto deve prevedere la realizzazione del punto di accesso e dell'infrastrutturazione digitale.
In sostanza abbiamo a che fare con l'ennesimo "pastrocchio".
Si consideri che attualmente, l'art. 135 prevede la realizzazione del punto di accesso (adeguati spazi installativi e tubazioni) e dell'infrastrutturazione digitale (distribuzione in fibra ottica fino alla STOA, punto termnale dal quale si diramano i cavi di collegamento dei singoli punti).
Tali realizzazioni devono essere eseguite come previsto dalle guide CEI richiamate (CEI 306-2 e 64-100, la 306-22 è abrogata). Il fatto che siano Guide e non Norme in questo caso non è rilevante, perché sono espressamente richiamate dal Decreto.
Sorge però un problema: le guide richiamate si riferiscono in particolar modo a edifici plurifamiliari a destinazione d'uso "civile abitazione" (condominio).
Quindi, è necessario usare un po' di "fantasia", e soprattutto, considerato che la dichiarazione che attesta l'adempimento dell'obbligo è a carico dell'impresa installatrice, è fondamentale il dialogo, affinchè non sorgano problematiche nel momento in cui risulta necessario produrre la dichiarazione e consegnarla al Comune per il rilascio dell'Agibilità.
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Enry86 ha scritto:In questo caso penso basti una dichiarazione sostitutiva firmata anche del professionista indicante che l'impianto verrà realizzato secondo DPR 380/2001, art. 135. E poi quando i lavori sono terminati l'installatore rilascia la Di.Co. apposita (come avviene per l'impianto elettrico).
Esattamente
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Michele Lysander Guetta
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