Per il lavoro che svolgo, spesso sono a rinfrescarmi la memoria su alcuni articoli del Codice della Strada, così, ultimamente, leggendo l'art. 158 (Divieto di fermata e sosta dei veicoli), ho trovato il seguente comma:
1. La fermata e la sosta sono vietate:
...
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.
Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257))
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(Qui l'art.2, comma 1, lettera e) del D.L. 16/12/2016 n.257 per la definizione di punto di ricarica di potenza elevata)
Ora, non avendo un veicolo elettrico, non ho mai fatto caso quali dati espone la colonnina di ricarica pubblica, per cui chiedo: quando la ricarica è terminata, la colonnina espone il tempo che il veicolo rimane comunque collegato alla colonnina medesima?