Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
Nelle dichiarazioni di conformità delle macchine in accordo alla direttiva 2006/42/CE non deve essere citata la direttiva bassa tensione; infatti la linea guida relativa alla direttiva 2006/95/CE (edizione agosto 2007, modificata nel gennaio 2012) recita:
31 – Electrical machinery that is not in any of the categories listed in Article 1(2) (k) of Directive 2006/42/EC and in the related clarifications above must fulfil the safety objectives of the “Low Voltage” Directive. However, it should be noted that section 1.5.1 of Annex I to Directive 2006/42/EC is worded as follows:
“1.5.1. Electricity supply
Where machinery has an electricity supply, it must be designed, constructed and equipped in such a way that all hazards of an electrical nature are or can be prevented. The safety objectives set out in Directive 73/23/EEC shall apply to machinery. However, the obligations concerning conformity assessment and the placing on the market and/or putting into service of machinery with regard to electrical hazards are governed solely by this Directive.”
Thus, whilst machinery with an electrical supply within the voltage limits of the “Low Voltage” Directive must fulfil the safety objectives of the “Low Voltage” Directive, the manufacturer’s EC Declaration of conformity should not refer to the LVD but to the Machinery Directive.
Sullo stesso aspetto la linea guida della Commissione Europea sulla direttiva 2006/42/CE (seconda edizione del giugno 2010) ha precisato:
§222 – Il secondo paragrafo del punto 1.5.1 prevede che siano applicabili alla macchina i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva bassa tensione (DBT) 2006/95/CE (già direttiva 73/23/CEE come modificata). La seconda frase del paragrafo precisa che le procedure della DBT relative all’immissione sul mercato e alla messa in servizio non sono applicabili alle macchine disciplinate dalla direttiva macchine. Ciò significa che la dichiarazione di conformità delle macchine oggetto della direttiva macchine non fa riferimento alla DBT.
Questo in forza della modifica del requisito essenziale 1.5.1 della direttiva 2006/42/CE che ha precisato che gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla direttiva macchine.
1.5.1. Energia elettrica
…
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE [ora direttiva 2006/95/CE] si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.
Né la linea guida della Commissione Europea sulla direttiva 2006/42/CE (prima edizione del dicembre 2009), né la linea guida relativa alla direttiva 2006/95/CE (edizione agosto 2007) forniscono indicazioni esplicite sulla necessità di marcare CE gli equipaggiamenti elettrici delle macchine ai sensi della direttiva bassa tensione; è comunque ragionevole fare le considerazioni che seguono, sia nel caso in cui l'equipaggiamento elettrico è realizzato dal fabbricante della macchina che nel caso in cui i fabbricanti dell'equipaggiamento elettrico e della macchina sono diversi.
1.1. Equipaggiamento elettrico realizzato dal fabbricante della macchina
Poiché come indicato dal requisito della stessa direttiva macchine “…gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente…” dalla direttiva 2006/42/CE non è necessario che gli equipaggiamenti elettrici delle macchine siano marcati CE ai sensi della direttiva bassa tensione, purché siano realizzati dallo stesso fabbricante della macchina di cui fanno parte; infatti in questo caso la dichiarazione della conformità della macchina alla direttiva 2006/42/CE ricomprende implicitamente la conformità alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE, in forza del requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.5.1.
Ragionamento del tutto analogo può essere fatto per le quasi-macchine, soggette alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/42/CE.
Ciò non toglie che comunque alcune parti dell'equipaggiamento elettrico di cui è dotata la macchina possano essere considerate come “prodotto” soggetto alla direttiva bassa tensione, quindi marcate CE ai sensi della stessa; può essere questo il caso dei quadri elettrici di controllo delle macchine. In questo caso dovrà quindi esistere la dichiarazione CE di conformità della macchina (o la dichiarazione di incorporazione della quasi-macchina) e la dichiarazione CE di conformità, ai sensi della direttiva bassa tensione 2006/95/CE, dei prodotti marcati CE, ad esempio dei quadri elettrici.
1.2. Equipaggiamento elettrico realizzato da un soggetto diverso dal fabbricante della macchina
Se l'equipaggiamento elettrico o sue parti, ad esempio i quadri elettrici di controllo della macchina, vengono realizzati da un soggetto diverso dal fabbricante della macchina dovranno essere obbligatoriamente soggetti alla procedura prevista dalla direttiva bassa tensione 2006/95/CE; in questo caso, infatti, i prodotti vengo immessi sul mercato e dovranno quindi essere marcati CE ai sensi della direttiva bassa tensione e per essi dovrà esistere una dichiarazione CE di conformità ai sensi della sopra citata direttiva.