In un edificio scolastico il DM 18.12.1975 obbliga alla protezione contro i fulmini. Anche quando l'esito della valutazione del rischio secondo la norma CEI 81-1 è negativo e dunque la struttura risulta autoprotetta?
Risponde admin
Obbligo di protezione contro i fulmini non significa installare obbligatoriamente captatori calate ecc, se non sono necessari. L'obbligo è quello di valutare la probabilità di fulminazione secondo la 81-1, documentando i risultati del calcolo. Se la valutazione fornisce come risultato che la struttura, scuola o meno, è autoprotetta, non c'è alcun bisogno di ingabbiarla.