Si va consolidando un quadro regolatorio bloccante per la transizione energetica; diventa infatti sempre più evidente l'incompatibilità tra gli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili ed i vincoli di carattere ambientale (o almeno formalmente ambientale) imposti dalla legislazione nazionale e dalle amministrazioni dei territori.
Di seguito un esempio di
ANIE, relativo allo studio delle aree idonee per il Piemonte:
Con riferimento a quest’ultimo, ANIE Rinnovabili ha simulato per la Regione Piemonte quanto previsto all’art. 7, comma 3 del Decreto, nel caso in cui la regione adotti una fascia di rispetto di 7 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nell’immagine che segue, sono riportate in rosso le uniche aree idonee per le fonti rinnovabili:
Praticamente (e paradossalmente), rimarrebbero idonee solo le aree dei parchi naturali (in cui credo sia irrealistico provare ad autorizzare qualsiasi impianto rinnovabile, per i vincoli del parco):
-l'area grosso modo del parco del Gran Paradiso, al confine con la val d'Aosta
- il parco naturale della capanne di Marcarolo, al confine con la Liguria
ed inoltre:
-un'area vicina a Sestriere.
-un'area alpina al confine francese (bagni di Vinadio)
considerando che l'obiettivo al 2030 per il Piemonte è di 5 GW di potenza rinnovabile da installare, credo sia ormai evidente che siamo di fronte ad una impasse.
Oltre a questo, è incommentabile la struttura di un quadro regolatorio che pare identificare come idonee all'installazione delle rinnovabili le aree dei parchi naturali rispetto a quelle antropizzate.