Preciso che la Direttiva BT (ai fini del suo iter CE) prevede la costituzione di una Documentazione tecnica... vedi sotto
ALLEGATO III - Controllo interno della fabbricazione
1. Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della legge ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo rappresentante siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico; essa contiene:
- la descrizione generale del materiale elettrico;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico;
- un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della legge qualora non siano state applicate le norme;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. Il fabbricante o il suo rappresentante conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente legge che ad essi si applicano.
Un saluto
Assemblaggio di quadri e marcatura CE
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