Ciao a tutti, volevo un chiarimento, allora per rilasciare una dichiarazione di rispondenza per un impianto privo di dichiarazione di conformità ma soggetto a progettazione perché supera i limiti dimensionali previsti, la procedura dovrebbe essere questa (correggetemi dove sbaglio):
Sopralluogo e relazione tecnica sullo stato dell'impianto
Indicazione dei lavori da eseguire per l'adeguamento (salvo il caso che sia tutto a posto, ma consideriamo che non lo sia)
Dichiarazione di conformità delle opere eseguite da parte di impresa abilitata.
Solo a seguito di questa dichiarazione di conformità delle opere eseguite potrò rilasciare questa dichiarazione di rispondenza (ho visto sul sito di tuttonormel che c'e' un elenco dei controlli da eseguire per dichiarare che sia tutto a posto ma se l'impianto non è a posto che controlli faccio?)
Oppure faccio i controlli per qunato è a posto e demando all'impresa esecutrice con la dichiarazione di conformità gli altri controlli da fare alla fine dei lavori (come suo obbligo di legge).
Oppure non facciamo dichiarazioni di rispondenza per gli impianti che hanno bisogno di opere correttive finché non vengono emanate circolari interpretative?
Qual è il Vostro parere?
Grazie ed un saluto a tutti Voi
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Per gli impianti realizzati prima del 90, si puo' redigere la Dic. di R.
Per gli impianti realizzati tra il 90 e Marzo 2008 si sarebbero dovute rilasciare le Dic. di C., qualora esse non siano presenti si DEVE stilare una Dic. di R.(praticamente o la D.D.C o la D.D.R.).
Per gli impianti dopo il 27/03/2008 è obbligatorio la DDC(praticamente la sanatoria permessa tramite la DDR finisce).
Ciao e buon lavoro
Per gli impianti realizzati tra il 90 e Marzo 2008 si sarebbero dovute rilasciare le Dic. di C., qualora esse non siano presenti si DEVE stilare una Dic. di R.(praticamente o la D.D.C o la D.D.R.).
Per gli impianti dopo il 27/03/2008 è obbligatorio la DDC(praticamente la sanatoria permessa tramite la DDR finisce).
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alphabit ha scritto:Ciao a tutti, volevo un chiarimento, allora per rilasciare una dichiarazione di rispondenza per un impianto privo di dichiarazione di conformità ma soggetto a progettazione perché supera i limiti dimensionali previsti, la procedura dovrebbe essere questa (correggetemi dove sbaglio):
Sopralluogo e relazione tecnica sullo stato dell'impianto
Indicazione dei lavori da eseguire per l'adeguamento (salvo il caso che sia tutto a posto, ma consideriamo che non lo sia)
Dichiarazione di conformità delle opere eseguite da parte di impresa abilitata.
Solo a seguito di questa dichiarazione di conformità delle opere eseguite potrò rilasciare questa dichiarazione di rispondenza (ho visto sul sito di tuttonormel che c'e' un elenco dei controlli da eseguire per dichiarare che sia tutto a posto ma se l'impianto non è a posto che controlli faccio?)
Oppure faccio i controlli per qunato è a posto e demando all'impresa esecutrice con la dichiarazione di conformità gli altri controlli da fare alla fine dei lavori (come suo obbligo di legge).
Oppure non facciamo dichiarazioni di rispondenza per gli impianti che hanno bisogno di opere correttive finché non vengono emanate circolari interpretative?
Qual è il Vostro parere?
Grazie ed un saluto a tutti Voi
Allora, se l'impianto è a regola d'arte il professionista redige la Dichiarazione di Rispondenza, ovviamente per dichiarare la rispondenza deve aver fatto una verifica straordinaria ai fini della sicurezza e un rilievo dello stato di fatto per ottenere la documentazione minima, il tutto allegato alla dichiarazione.
Se invece l'esito della verifica è negativo, non si può redigere alcuna dichiarazione di rispondenza, per cui si elabora il progetto di adeguamento, si fanno i lavori e poi si allega la dichiarazione di conformità.
Ovviamente queste sono le procedure corrette, poi i pirati che firmano solo pezzi di carta ci sono e ci saranno sempre, così come i committenti che si accontentano del pezzo di carta e non della reale sicurezza dei loro impianti... Però c'è da dire che per come è impostata la quesione i controlli sono semplificati e le responsabilità sono pesanti... Comunque i pirati agiranno lo stesso...
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EMY78 ha scritto:Per gli impianti realizzati prima del 90, si puo' redigere la Dic. di R.
OK
Per gli impianti realizzati tra il 90 e Marzo 2008 si sarebbero dovute rilasciare le Dic. di C., qualora esse non siano presenti si DEVE stilare una Dic. di R.(praticamente o la D.D.C o la D.D.R.).
Se tutto è a regola d'arte si redige la Dichiarazione di Rispondenza, altrimenti si fanno i lavori e poi si redige la Dichiarazione di Conformità con annessi e connessi.
Per gli impianti dopo il 27/03/2008 è obbligatorio la DDC(praticamente la sanatoria permessa tramite la DDR finisce).
Ciao e buon lavoro
Esatto, dal 27.03.2008 devi avere la DDC o la DDR altrimenti:
- ti tolgono la fornitura luce,gas, acqua in caso di voltura o richiesta di aumento potenza, per ora, in futuro sicuramente faranno un censimento e la chiederanno a tutti;
- non puoi vendere l'immobile (salvo patto contrattuale diverso);
- non puoi affittare l'immobile;
- sei sanzionabile ai sensi dell'art. 15 dai 100,00 ai 1.000,00 EUR a seconda della complessità dell'impianto e aggiungo io, se si tratta di un abiente di lavoro violazione degli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Mike ha scritto:EMY78 ha scritto:Per gli impianti realizzati prima del 90, si puo' redigere la Dic. di R.
OKPer gli impianti realizzati tra il 90 e Marzo 2008 si sarebbero dovute rilasciare le Dic. di C., qualora esse non siano presenti si DEVE stilare una Dic. di R.(praticamente o la D.D.C o la D.D.R.).
Se tutto è a regola d'arte si redige la Dichiarazione di Rispondenza, altrimenti si fanno i lavori e poi si redige la Dichiarazione di Conformità con annessi e connessi.Per gli impianti dopo il 27/03/2008 è obbligatorio la DDC(praticamente la sanatoria permessa tramite la DDR finisce).
Ciao e buon lavoro
Esatto, dal 27.03.2008 devi avere la DDC o la DDR altrimenti:
- ti tolgono la fornitura luce,gas, acqua in caso di voltura o richiesta di aumento potenza, per ora, in futuro sicuramente faranno un censimento e la chiederanno a tutti;
- non puoi vendere l'immobile (salvo patto contrattuale diverso);
- non puoi affittare l'immobile;
- sei sanzionabile ai sensi dell'art. 15 dai 100,00 ai 1.000,00 EUR a seconda della complessità dell'impianto e aggiungo io, se si tratta di un abiente di lavoro violazione degli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Scusa Mike, ma se non ricordo male dal 27/03/08 esiste solamente la DDC.
Correggimi se sbaglio, la DDR è stata introdotta per sanare gli impianti che avevano bypassato la DDC. Con il nuovo decreto è obbligatoria(anche con la 46/90 lo era, ma non è stata fatta rispettare) la DDC altrimenti si va incontro a quanto descritto da te precedentemente(l'ente fornitore ti stacca la fornitura etc etc).
Non dare mai nulla per scontato.
Emiliano Clivio
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EMY78 ha scritto:Scusa Mike, ma se non ricordo male dal 27/03/08 esiste solamente la DDC.
Correggimi se sbaglio, la DDR è stata introdotta per sanare gli impianti che avevano bypassato la DDC. Con il nuovo decreto è obbligatoria(anche con la 46/90 lo era, ma non è stata fatta rispettare) la DDC altrimenti si va incontro a quanto descritto da te precedentemente(l'ente fornitore ti stacca la fornitura etc etc).
Stiamo dicendo le stesse cose. Per gli impianti esistenti al 27.03.2008 privi di dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 per vari motivi: fallimento ditta, morte responsabile tecnico, lavori in nero, lavori fatti in proprio o imprese non abilitate, ecc.), è obbligatorio dotarsi della dichiarazione di rispondenza. Per tutti gli interventi a partire dal 27.03.2008 è obbligatoria la dichiarazione di conformità ai sensi del D 37/08.
Questo per gli impianti elettrici ovvero lettera a) che era l'unica che si applicava dappertutto, invece per tutti gli altri impianti: b), c), d), e), g) la dichiarazione di rispondenza secondo me sarà necessaria in ogni caso, ma questo lo sapremo con le miriadi di circolari e chiarimenti che arriveranno...
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quote="Mike"]
Allora, se l'impianto è a regola d'arte il professionista redige la Dichiarazione di Rispondenza, ovviamente per dichiarare la rispondenza deve aver fatto una verifica straordinaria ai fini della sicurezza e un rilievo dello stato di fatto per ottenere la documentazione minima, il tutto allegato alla dichiarazione.
Se invece l'esito della verifica è negativo, non si può redigere alcuna dichiarazione di rispondenza, per cui si elabora il progetto di adeguamento, si fanno i lavori e poi si allega la dichiarazione di conformità.
[/quote]
Scusa Mike il mio dubbio era derivato dal fatto che nella DEMO di spin di tuttonormel c'è un modello di dichiarazione di rispondenza cosi composto(si può scaricate dal sito di tuttonormel:
Dichiarazione di rispondenza per impianto ......
immobile sito a .....
ALLEGATI
Dichiarazione di conformità degli interventi effettuati per adeguare l'impianto
Relazione tecnica sui controlli effettuati per dichiarare la rispondenza dell'impianto
E' vero che questa secondo me è ancora una bozza (tra l'altro l'esempio che si può vedere nella demo è solo per gli impianti che a cui potrà dichiarare la rispondenza il responsabile tecnico) e probabilmente cambierà (poi tuttonormel è autorevole ma giuridicamente nulla più), però loro l'hanno intesa cosi' cioè che prima fai l'adeguamento fai la dichirazione di conformità per le parti non a norma e (cito l'esempio) il responsabile tecnico firma la dichiarazione di rispondenza del resto dell'impianto non oggetto di adeguamento (cioè dichiara rispondente l'intero impianto).
Mi sa che conviene aspettare nuove circolari...
Un saluto
alphabit ha scritto:Ciao a tutti, volevo un chiarimento, allora per rilasciare una dichiarazione di rispondenza per un impianto privo di dichiarazione di conformità ma soggetto a progettazione perché supera i limiti dimensionali previsti, la procedura dovrebbe essere questa (correggetemi dove sbaglio):
Sopralluogo e relazione tecnica sullo stato dell'impianto
Indicazione dei lavori da eseguire per l'adeguamento (salvo il caso che sia tutto a posto, ma consideriamo che non lo sia)
Dichiarazione di conformità delle opere eseguite da parte di impresa abilitata.
Solo a seguito di questa dichiarazione di conformità delle opere eseguite potrò rilasciare questa dichiarazione di rispondenza (ho visto sul sito di tuttonormel che c'e' un elenco dei controlli da eseguire per dichiarare che sia tutto a posto ma se l'impianto non è a posto che controlli faccio?)
Oppure faccio i controlli per qunato è a posto e demando all'impresa esecutrice con la dichiarazione di conformità gli altri controlli da fare alla fine dei lavori (come suo obbligo di legge).
Oppure non facciamo dichiarazioni di rispondenza per gli impianti che hanno bisogno di opere correttive finché non vengono emanate circolari interpretative?
Qual è il Vostro parere?
Grazie ed un saluto a tutti Voi
Allora, se l'impianto è a regola d'arte il professionista redige la Dichiarazione di Rispondenza, ovviamente per dichiarare la rispondenza deve aver fatto una verifica straordinaria ai fini della sicurezza e un rilievo dello stato di fatto per ottenere la documentazione minima, il tutto allegato alla dichiarazione.
Se invece l'esito della verifica è negativo, non si può redigere alcuna dichiarazione di rispondenza, per cui si elabora il progetto di adeguamento, si fanno i lavori e poi si allega la dichiarazione di conformità.
[/quote]
Scusa Mike il mio dubbio era derivato dal fatto che nella DEMO di spin di tuttonormel c'è un modello di dichiarazione di rispondenza cosi composto(si può scaricate dal sito di tuttonormel:
Dichiarazione di rispondenza per impianto ......
immobile sito a .....
ALLEGATI
Dichiarazione di conformità degli interventi effettuati per adeguare l'impianto
Relazione tecnica sui controlli effettuati per dichiarare la rispondenza dell'impianto
E' vero che questa secondo me è ancora una bozza (tra l'altro l'esempio che si può vedere nella demo è solo per gli impianti che a cui potrà dichiarare la rispondenza il responsabile tecnico) e probabilmente cambierà (poi tuttonormel è autorevole ma giuridicamente nulla più), però loro l'hanno intesa cosi' cioè che prima fai l'adeguamento fai la dichirazione di conformità per le parti non a norma e (cito l'esempio) il responsabile tecnico firma la dichiarazione di rispondenza del resto dell'impianto non oggetto di adeguamento (cioè dichiara rispondente l'intero impianto).
Mi sa che conviene aspettare nuove circolari...
Un saluto
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Premesso che la modulistica di TNE è un aiuto ma non può essere presa come vangelo, però dici una cosa giusta... Allora, rivediamo la cosa in questi termini:
Se tutto è a regola d'arte si redige la Dichiarazione di Rispondenza, altrimenti se si devono fare dei lavori di adeguamento, che possono essere:
- rifacimento
- trasformazione
- manutenzione straordinaria
si interviene in questo senso.
Nel caso di rifacimento è di fatto un nuovo impianto e quindi l'installatore redige la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D. 37/08 allegando il progetto esecutivo che ha seguito, aggiornato se variato in corso d'opera.
Nel caso di trasformazione e quindi adeguamento con recupero di parte o molto dell'esistente, l'installatore redige la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D. 37/08 allegando il progetto esecutivo che ha seguito, aggiornato se variato in corso d'opera. In tal caso il progettista prima di elaborare il progetto esecutivo ha di fatto già vericato l'impianto esistente che verrà recuperato e comunque può redigere una apposita dichiarazione di rispondenza.
Nel caso di manutenzione straordinaria, l'installatore redige la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D. 37/08 per il solo intervento di manutenzione straordinaria e il professionista incaricato redige la dichiarazione di rispondenza allegando la sua relazione di verifica, relativa documentazione e cintando la dichiarazione di conformità dei lavori di adeguamento svolti.
Che ne dici? Ovviamente sono tutte mie considerazioni basate sulla logica, il buon senso e il modus operandi normalmente utilizzato fino ad oggi, dove al posto della dichiarazione di rispondenza si faceva la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte ai sensi della L. 186/68.
Se tutto è a regola d'arte si redige la Dichiarazione di Rispondenza, altrimenti se si devono fare dei lavori di adeguamento, che possono essere:
- rifacimento
- trasformazione
- manutenzione straordinaria
si interviene in questo senso.
Nel caso di rifacimento è di fatto un nuovo impianto e quindi l'installatore redige la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D. 37/08 allegando il progetto esecutivo che ha seguito, aggiornato se variato in corso d'opera.
Nel caso di trasformazione e quindi adeguamento con recupero di parte o molto dell'esistente, l'installatore redige la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D. 37/08 allegando il progetto esecutivo che ha seguito, aggiornato se variato in corso d'opera. In tal caso il progettista prima di elaborare il progetto esecutivo ha di fatto già vericato l'impianto esistente che verrà recuperato e comunque può redigere una apposita dichiarazione di rispondenza.
Nel caso di manutenzione straordinaria, l'installatore redige la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D. 37/08 per il solo intervento di manutenzione straordinaria e il professionista incaricato redige la dichiarazione di rispondenza allegando la sua relazione di verifica, relativa documentazione e cintando la dichiarazione di conformità dei lavori di adeguamento svolti.
Che ne dici? Ovviamente sono tutte mie considerazioni basate sulla logica, il buon senso e il modus operandi normalmente utilizzato fino ad oggi, dove al posto della dichiarazione di rispondenza si faceva la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte ai sensi della L. 186/68.
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Mike ha scritto:Premesso che la modulistica di TNE è un aiuto ma non può essere presa come vangelo, però dici una cosa giusta... Allora, rivediamo la cosa in questi termini:
Se tutto è a regola d'arte si redige la Dichiarazione di Rispondenza, altrimenti se si devono fare dei lavori di adeguamento, che possono essere:
- rifacimento
- trasformazione
- manutenzione straordinaria
si interviene in questo senso.
Nel caso di rifacimento è di fatto un nuovo impianto e quindi l'installatore redige la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D. 37/08 allegando il progetto esecutivo che ha seguito, aggiornato se variato in corso d'opera.
Nel caso di trasformazione e quindi adeguamento con recupero di parte o molto dell'esistente, l'installatore redige la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D. 37/08 allegando il progetto esecutivo che ha seguito, aggiornato se variato in corso d'opera. In tal caso il progettista prima di elaborare il progetto esecutivo ha di fatto già vericato l'impianto esistente che verrà recuperato e comunque può redigere una apposita dichiarazione di rispondenza.
Nel caso di manutenzione straordinaria, l'installatore redige la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D. 37/08 per il solo intervento di manutenzione straordinaria e il professionista incaricato redige la dichiarazione di rispondenza allegando la sua relazione di verifica, relativa documentazione e cintando la dichiarazione di conformità dei lavori di adeguamento svolti.
Che ne dici? Ovviamente sono tutte mie considerazioni basate sulla logica, il buon senso e il modus operandi normalmente utilizzato fino ad oggi, dove al posto della dichiarazione di rispondenza si faceva la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte ai sensi della L. 186/68.
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Pienamente in accordo con te.
Speriamo che il D 37/08 sara' applicato nel vero senso, altrimenti avremo il solito flop all'Italiana.
Buon week end.
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