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6367 » 20 feb 2012, 18:32
Se si può derogare dall' allegato A (solo perché prestazionale? Mah!) e dichiarare di avere comunque seguito la norma, non vedo perché non si possa derogare ad esempio non so, dall' intera sez. 7, o ad altri punti specifici ed arrogarsi comunque di "avere seguito la norma"
Allora, tutte le norme sono sia di sicurezza sia di prestazione. L'art. 12.1 della 64-8 lo dice in modo chiaro (la norma assicura non solo la sicurezza ma anche un "funzionamento adatto all'uso previsto").
Ora, se tu ti metti dalla parte della norma, tutte le parti della norma sono obbligatorie, Allegato A compreso (ovviamente nei limiti di applicazione dell'Allegato A indicati nell'allegato stesso). Non ci sono parti più obbligatorie di altre, parti derogabili e parti non derogabili. Tra l'altro, molti dei requisiti dell'Allegato A sono richiamati in diverse parti precedenti della norma che contengono un rinvio all'Allegato A (p.es. art. 314.1: "Per la suddivisione dell’impianto di un’unità abitativa vedere l’Allegato A (normativo),
articolo A.2. ")
Se invece non ti metti dalla parte della norma, ti metti da un altro punto di vista, per esempio legale o commerciale, è chiaro che non tutti i requisiti della norma hanno lo stesso effetto, gli stessi rischi e le stesse conseguenze in caso di inadempienza.
Non a caso, su questo punto, fioccano le opinioni di
avvocati.
Alla base di tutto, ovviamente, ci sta il fatto che la legge non obbliga al rispetto della norma tecnica.