comunque è vero che i progettisti seri lavorano per pochi, si fanno pagare cari; giustamente se compri una Ferrari o una 500 la differenza di prezzo c'è.. :wink:
Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)
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... spero che qualche soldo in più nelle nostre saccocce arrivi...
comunque è vero che i progettisti seri lavorano per pochi, si fanno pagare cari; giustamente se compri una Ferrari o una 500 la differenza di prezzo c'è.. :wink:
comunque è vero che i progettisti seri lavorano per pochi, si fanno pagare cari; giustamente se compri una Ferrari o una 500 la differenza di prezzo c'è.. :wink:
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foxone1978
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Ciao a tutti, sono capitato per caso su questo bel form che mi sembra molto attivo, leggendo vedevo che mike a scrtitto:
"2 - il progetto è obbligatorio sempre e comunque e per TUTTI gli impianti;"
Ma a me risulta che il progetto sia obligatorio sopra i 6 kW o superficie superiore a 400 mq (abitazione) o 200mq (terziario, etc)
La progettazione degli impianti non elettrici su quali professionisti ricade (ingegneri, periti con che specializzazione,etc)
Saluti
"2 - il progetto è obbligatorio sempre e comunque e per TUTTI gli impianti;"
Ma a me risulta che il progetto sia obligatorio sopra i 6 kW o superficie superiore a 400 mq (abitazione) o 200mq (terziario, etc)
La progettazione degli impianti non elettrici su quali professionisti ricade (ingegneri, periti con che specializzazione,etc)
Saluti
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iaki ha scritto:Ciao a tutti, sono capitato per caso su questo bel form che mi sembra molto attivo, leggendo vedevo che mike a scrtitto:
"2 - il progetto è obbligatorio sempre e comunque e per TUTTI gli impianti;"
Ma a me risulta che il progetto sia obligatorio sopra i 6 kW o superficie superiore a 400 mq (abitazione) o 200mq (terziario, etc)
Riporto a seguito l'art. 5 evidenziando le parti significative... Come puoi vedere il comma 1 specifica chiaramente che il progetto ci vuole sempre per le attività di installazione, trasformazione e ampliamento, quelli rientranti nel comma 2 li progetta il professionista, gli altri li può progettare il responsabile tecnico dell'impresa.
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita'
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze
domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e'
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa
e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i
disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza
e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il
progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di
conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo
sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere
realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
La progettazione degli impianti non elettrici su quali professionisti ricade (ingegneri, periti con che specializzazione,etc)
Saluti
Vedi il comma 2.
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Hai ragione, ad una prima lettura veloce come è scritto mi era sfuggito.
Potevano anche scrivere: La redazione del progetto è obbiligatoria per l'installazione, la trasformazione.......
Dunque allora se ho capito bene sotto i 6 kW, i 400 mq (abitazione) o 200mq (terziario, etc)
il progetto lo deve redarre il diretore tecnico.
E detto progetto deve essere redatto come riportatato all'articolo 7, comma 2 vale a dire "costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire..."
e non necessita degli eleborati minimi richiesti all' art. 5 comma 4, che mi sembrano un po complicati per un direttore tecnico (titolare di impresa artigiana)
Potevano anche scrivere: La redazione del progetto è obbiligatoria per l'installazione, la trasformazione.......
Dunque allora se ho capito bene sotto i 6 kW, i 400 mq (abitazione) o 200mq (terziario, etc)
il progetto lo deve redarre il diretore tecnico.
E detto progetto deve essere redatto come riportatato all'articolo 7, comma 2 vale a dire "costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire..."
e non necessita degli eleborati minimi richiesti all' art. 5 comma 4, che mi sembrano un po complicati per un direttore tecnico (titolare di impresa artigiana)
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iaki ha scritto:Hai ragione, ad una prima lettura veloce come è scritto mi era sfuggito.
Potevano anche scrivere: La redazione del progetto è obbiligatoria per l'installazione, la trasformazione.......
Dunque allora se ho capito bene sotto i 6 kW, i 400 mq (abitazione) o 200mq (terziario, etc)
il progetto lo deve redarre il diretore tecnico.
Esatto.
E detto progetto deve essere redatto come riportatato all'articolo 7, comma 2 vale a dire "costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire..."
e non necessita degli eleborati minimi richiesti all' art. 5 comma 4, che mi sembrano un po complicati per un direttore tecnico (titolare di impresa artigiana)
Direi di sì, anche se secondo me, sui contenuti minimi è predominante il comma 3 dell'art. 5 e di conseguenza le relative guide CEI 0-2 e 0-3 che verranno aggiornate e determineranno quali saranno questi requisiti.
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Michele Lysander Guetta
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- Codice: Seleziona tutto
Direi di sì, anche se secondo me, sui contenuti minimi è predominante il comma 3 dell'art. 5 e di conseguenza le relative guide CEI 0-2 e 0-3 che verranno aggiornate e determineranno quali saranno questi requisiti.
Controllando la CEI 02 noto che poi le 2 cose coicidono
infatti risulta obbligatorio solo lo schema (descrizione dell'impianto elettrico) e facoltativo gli elaborati grafici.
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iaki ha scritto:
- Codice: Seleziona tutto
Direi di sì, anche se secondo me, sui contenuti minimi è predominante il comma 3 dell'art. 5 e di conseguenza le relative guide CEI 0-2 e 0-3 che verranno aggiornate e determineranno quali saranno questi requisiti.
Controllando la CEI 02 noto che poi le 2 cose coicidono
infatti risulta obbligatorio solo lo schema (descrizione dell'impianto elettrico) e facoltativo gli elaborati grafici.
Adesso, ma deve essere aggiornata...
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Nel sito della mia camra di commercio appare queata scritta:
"In vigore dal 27 marzo 2008
In data 27 marzo 2008 entrerà in vigore il D.M. 22 gennaio 2008, N. 37, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12 marzo 2008, che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Tutte le imprese del settore che vorranno iniziare l’attività di impiantistica dovranno possedere, dal 27 marzo 2008, i requisiti professionali previsti dall’art. 4 del nuovo decreto.
Per eventuali adempimenti a carico delle imprese già abilitate in base alla precedente normativa si rimane in attesa di chiarimenti ministeriali.
Quanto prima saranno aggiornate le istruzioni e la relativa modulistica."
Che facciamo chi è regolarmete iscritto con la definizione " Limitatamente ai soli impianti industriali".
Per lavorare deve atendere le decisioni ministerilai ????????? (Es. "lettera g) impianti di protezione antincendio".)
Ghino di Tacco
"In vigore dal 27 marzo 2008
In data 27 marzo 2008 entrerà in vigore il D.M. 22 gennaio 2008, N. 37, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12 marzo 2008, che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Tutte le imprese del settore che vorranno iniziare l’attività di impiantistica dovranno possedere, dal 27 marzo 2008, i requisiti professionali previsti dall’art. 4 del nuovo decreto.
Per eventuali adempimenti a carico delle imprese già abilitate in base alla precedente normativa si rimane in attesa di chiarimenti ministeriali.
Quanto prima saranno aggiornate le istruzioni e la relativa modulistica."
Che facciamo chi è regolarmete iscritto con la definizione " Limitatamente ai soli impianti industriali".
Per lavorare deve atendere le decisioni ministerilai ????????? (Es. "lettera g) impianti di protezione antincendio".)
Ghino di Tacco
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Ghino di Tacco
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Lavoro nel settore industriale metalmeccanico e quindi da un certo punto di vista questo decreto legge mi riguarda poco o almeno in modo marginale. Però in questi giorni di Pasqua ho avuto modo di incontrare vari amici che sono titolari di agenzie immobiliari. Un paio sono solo agenti , uno è il titolare dell'agenzia piu grande della mia città. Questo decreto ho notato li ha gettati nello sconforto piu nero, in un mercato immboliare che ha visto le vendite calare del 50% negli ultimi mesi con ribassi molto forti (il 10% di sconto mi dicevano ormai lo si concede a tutti ma i ribassi possono arrivare anche al 30%) si ha il timore che il decreto in questione dia il colpo di grazia a questo settore. A sentire chi si occupa di mercato immobiliare si stà facendo opera di lobbyng perché venga modificato
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Ciao ho avuto a che fare con un agente immobiliare in questi giorni che doveva affittare due appartamentini. Di fronte alla prospettiva di non poter fare il contratto di allacciamento di energia elettrica si è affrettato a far rieseguire l'impianto elettrico per avere la dichiarazione di conformità. L'impianto era in queste condizioni da sempre: nessun differenziale, niente impianto di terra, conduttori formati da piattine inchiodate al muro....
Non posso credere che con i prezzi che hanno le case ora sia per la vendita che per gli affitti le cifre per l'adeguamento dell' impianto siano importanti si tratta di un irrisorio % del valore delle stesse.
Un saluto
Non posso credere che con i prezzi che hanno le case ora sia per la vendita che per gli affitti le cifre per l'adeguamento dell' impianto siano importanti si tratta di un irrisorio % del valore delle stesse.
Un saluto
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