Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

DIRI

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[41] Re: DIRI

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 nov 2014, 10:11

Domanda: come può un datore di lavoro avere la certezza che l'impianto elettrico esistente della propria attività lavorativa, realizzato (prima o dopo marzo 2008 non ha importanza) da ditta installatrice ma privo di documentazione e dichiarazioni di conformità (per i motivi più svariati: ditta fallita, ditta senza requisiti, ditta non pagata, committenza complice e consapevole di aver affidato i lavori sotto costo, ecc.) sia:
1- conforme alla regola dell'arte ai fini della sicurezza
2- in buono stato di manutenzione
3- esercito correttamente

e soddisfatti questi punti propedeutici poter procedere con:

1- valutazione dei rischi elettrici (art. 80 comma 2; pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
2 - elaborazione di un piano di manutenzione periodica
3 - richieste le verifiche obbligatorie DPR 462/01
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

3
voti

[42] Re: DIRI

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 nov 2014, 18:31

********** ha scritto:nessuno si sognerebbe mai di rispondere :
"chiama un progetttista di macchine che riprogetta la macchina da capo e dopo un costruttore di macchine che facendo le modifiche progettate se servono o FACENDO FINTA DI FARLE SE NON SERVONO si assume la "paternita'" della macchina stessa "COME SE" L'AVESSE COSTRUITA IL GIORNO STESSO LUI STESSO MEDESIMO CON LE SUE PERSONALI MANINE


Al solito, hai capito pan per focaccia. Non attribuirmi cose che non ho scritto, quella è una tua interpretazione, io ho scritto altro.
In ogni caso, per le macchine è la stessa identica cosa, se manca la dichiarazione CE la macchina non si può mettere in servizio, o meglio, il datore di lavoro la può mettere in servizio e utilizzare ma a suo rischio e pericolo. Per apporre la marcatura CE è necessario rifare il fascicolo tecnico, ovvero la valutazione dei rischi, ovvero il reverse engineering.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

3
voti

[43] Re: DIRI

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 nov 2014, 18:48

********** ha scritto: ha verificato, collaudato e prodotto tutti i documenti
tale
, anche se su quella macchina non ha cambiato nemmeno una vite [b]E' costruttore
[/b]
"


Stessa identica cosa sugli impianti elettrici, la differenza riguarda i "tale" che saranno due:
- il "tale" progettista/verificatore che documenta lo stato dell'arte, valuta gli adempimenti necessari e prescrive la attività per rimettere in servizio l'impianto elettrico esistente da parte dell'installatore qualificato
- "tale" installatore, verificherà in maniera approfondita con l'accesso ai componenti, farà le prove necessarie, gli eventuali interventi per la rimessa in servizio e rilascerà la DICO.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[44] Re: DIRI

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 8 nov 2014, 11:04

L'esempio delle macchine e del T.U 81/08 non è calzante in quanto la marcatura ce è una condizionenecessaria ma non sufficiente pre la messa in servizio.
Volendo, per analogia, la DICO è una condizione necessaria ma ancora una volta potrebbe non essere sufficiente.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

1
voti

[45] Re: DIRI

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 nov 2014, 11:34

Serafino ha scritto:L'esempio delle macchine e del T.U 81/08 non è calzante in quanto la marcatura ce è una condizionenecessaria ma non sufficiente pre la messa in servizio.
Volendo, per analogia, la DICO è una condizione necessaria ma ancora una volta potrebbe non essere sufficiente.


A livello formale, la marcatura CE e la DICO sono condizioni necessarie e sufficienti, per la messa in servizio della macchina da una parte e per l'utilizzo dell'impianto elettrico dall'altra (per marcatura CE intendo tutto l'iter).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[46] Re: DIRI

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 8 nov 2014, 15:01

No no
Nel contesto delle macchine destinate ai luoghi di lavoro il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione macchine sicure rilevando tutti i vizi (diciamo palesi) al di là ed al di sopra della marcatura CE: nella sostanza per vendere una macchina o metterla in servizio è necessario che vi sia la marcatura CE ma, nel caso della messa in servizio presso un luogo di lavoro è in capo al DdL accertarsi che la macchina sia sicura.
Il distributore/rivenditore ha un ruolo simile di tutela per i consumatori, rafforzato dalle recenti evoluzioni della normativa di prodotto europea.
Sulla DICO non posso fare un'affermazione simile a quella sopra in quanto le basi giuridiche non sono le stesse, ma essendo sempre e comunque in capo al datore di lavoro mettere a disposizione dei lavoratori impianti sicuri, il fatto che possieda la DICO è e rimane una condizione minima cogente alla quale il DdL dovrebbe associare la sua diligenza verificando che effettivamente l'impianto sia sicuro e, nel caso non lo ritenesse tale, impedendone l'utilizzo ai lavoratori, che sia presente o meno la DICO.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

1
voti

[47] Re: DIRI

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 nov 2014, 15:15

Diciamo che stiamo spaccando un capello in 10... la diversità sta in questi termini:

Macchina
- la marcatura CE è requisito sufficiente per l'acquisto e si può metter in servizio.
- il datore di lavoro prima di metterla in servizio si accerta che effettivamente sia così, ma non è un obbligo, una sua tutela visto che qualsiasi cosa succeda lui è il primo responsabile.

Impianto
- la DICO è requisito sufficiente per poter utilizzare l'impianto elettrico
- il datore di lavoro non ha obblighi di verificare quanto dichiarato, proprio perché l'attività di installazione è riservata per legge a installatori qualificati, infatti, con il rilascio della DICO l'installatore diventa anche "facente pubbliche funzioni" dato che omologa l'impianto di terra (DPR 462/01).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[48] Re: DIRI

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 8 nov 2014, 15:52

Mike ti sbagli: come ho già detto, il datore di lavoro prima di acquistare una macchina dovrebbe considerare le condizioni in cui questa sarà impiegate vautandone i rischi nel contesto della sua attività, quindi dovrebbe scegliere una macchina idonea che non presenti vizi tecnici palesi (non commento sul concetto di palese) e quindi, in ultimo, essere certo che vi sia la marcatura CE.
Questo Iter è necessario ai sensi dell'art 70 e dell'art. 71 del T.U. 81/08 e le sanzioni, secondo la guida del gruppo interregionale "macchine ed impianti" del 2012 (non mi pare ci sia niente di più recente) che ti riporto in estratto

1.2. Procedure in caso di presenza di rischio riconducibile a non conformità ai RES

2) azioni di tipo penale, previste dall’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore e comunicazione al Pubblico Ministero della notizia di reato relativa al costruttore ed ai soggetti della catena di distribuzione.
L’azione penale da adottare nei confronti del datore di lavoro utilizzatore è quella prevista dagli art. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 e, cioè, idonea “prescrizione” atta a rimuovere la situazione di rischio riscontrata.
L’art. 20 del D.Lgs. 758/94 precisa che, oltre alla specifica prescrizione, l’Organo di Vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo, es.: divieto d’uso o altra misura ritenuta utile in attesa dell’adeguamento dell’attrezzatura.
Considerato che il legislatore specifica che la prescrizione deve essere impartita “nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione”, cioè l’illecito che determina il rischio è riconducibile all’azione o all’omissione del datore di lavoro, tale procedura può essere attivata solamente nel caso che la situazione di rischio sia definibile come “vizio palese”.
Infatti, si può considerare “vizio palese” una situazione di pericolo che si sia manifestata in fase di utilizzo dell’attrezzatura o di valutazione dei rischi della stessa.

Quindi un DdL che non rilevi un rischio palese è soggetto a disposizioni di carattere penale.

La stessa guida è del tutto lasca sugli impianti (elettrici in particolare) curando la manutenzione ma non l'installazione e quindi non è possibile paragonare le due situazioni a mio avviso, se non per analogia (sia macchine che impianti sono attrezzature di lavoro).
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

1
voti

[49] Re: DIRI

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 nov 2014, 18:21

Foto UtenteSerafino guarda che non era mia intenzione fare un trattato su: macchine e impianti, quali analogie? Oppure: la responsabilità del datore di lavoro sulle macchine e attrezzature. Ho semplicemente scritto che ci sono delle analogie tra la verifica di una macchina esistente e la verifica di un impianto elettrico esistente, e a seguire, quali sono invece le diversità in termini procedurali. Questo per far capire a chi scrive che su un impianto elettrico esistente realizzato dopo il 30 marzo 2008 ma privo di DICO è necessario averla, sia sul piano formale che sostanziale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 256 ospiti