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alphabit » 25 apr 2008, 10:54
Sono già iniziati i distinguo che toglieranno ogni forza al decreto guardate questa risposta del ministero:
SALVE LE UTENZE CHE CI SONO GIÀ
[color=#FFFF00]Il Dm 37/2008 parla di «allacciamento di una nuova fornitura». La nuova fornitura comprende anche i mutamenti del gestore di una utenza già esistente? Comprende modifiche delle condizioni contrattuali di una vecchia fornitura? Comprende il subentro di una fornitura che continua a essere attivata da parte, per esempio, di un nuovo acquirente dell'immobile? O comprende i subentri una fornitura preesistente, solo se precedentemente disattivata? [/color]
[color=#40FF80]Il Dm si riferisce espressamente all'«allacciamento di nuove forniture», e non alla loro semplice «attivazione», così come facevano alcune delibere dell'Autorità di settore, proprio perché ai fini della sicurezza rileva che la verifica dell'impianto sia contestuale alla sua messa in esercizio, mediante l'avvio della fornitura di gas, di energia elettrica e acqua.
Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l'obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza.
Il Dm non ostacola, pertanto, la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento. [/color]
Quindi alla faccia della sicurezza degli utenti tanto sbandierata rimane tutto com'è per l'esistente.
La cosa che mi fa piu' ridere è che ad esempio nei casi degli affitti dove c'è gente che ne ricava benefici e profitti (il proprietario) non debba fare nulla per la sicurezza. Ed a volte il prezzo dell'adeguamento dell'impianto elettrico equivale a quello dell'imbiancatura......
un saluto