Gentile abbonato,
si segnala che nell’ambito del decreto (DLgs 207/21) che aggiorna il "Codice europeo delle comunicazioni elettroniche", è stato inserito un apposito articolo (art. 4) relativo alle norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici che modifica quanto finora previsto dal Testo unico sull’edilizia (DPR 380/01, art. 24 e art. 135-bis), TNE 11/20, pag. 3 e seguenti.
In pratica, per i nuovi edifici nonché in caso di ristrutturazioni che richiedono il permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01, art. 10, comma c), per i quali la domanda di autorizzazione edilizia è stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’etichetta di "edificio predisposto alla banda ultra larga" da volontaria diventa obbligatoria e con essa la necessità di applicare quanto previsto dalle guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, 2 e 3 (in proposito vedere TNE 11/20, pag. 3 e seguenti).
Nei suddetti casi l'attestazione di "edificio predisposto alla banda ultra larga" deve essere inserita tra i documenti da allegare alla segnalazione certificata ai fini dell’agibilità.
Il DLgs 207/21, inoltre, stabilisce che, entro il 24 marzo 2022, il Ministero dello sviluppo economico adegui il DM 37/08 ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all'interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all'articolo 135-bis del Testo unico sull’edilizia (DPR 380/01).
Con i migliori saluti e auguri di buon anno.
Fibra ottica negli edifici, novità
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Riporto il testo della email ricevuta dal Tuttonormel.
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Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere un chiarimento relativamente alla predisposizione dell'infrastruttura passiva nei nuovi edifici.
Per una nuova costruzione situata in aperta campagna, il "Punto di Accesso" definito dalle prescrizioni è possibile sia unicamente via "radio"?
Grazie
Volevo chiedere un chiarimento relativamente alla predisposizione dell'infrastruttura passiva nei nuovi edifici.
Per una nuova costruzione situata in aperta campagna, il "Punto di Accesso" definito dalle prescrizioni è possibile sia unicamente via "radio"?
Grazie
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Buongiorno, chiedo chiarimenti in merito all'argomento EDIFICIO PREDISPOSTO ALLA BANDA ULTRA LARGA, a seguito dei recenti aggiornamenti.
Con il Decreto 17 luglio 2025, n. 130 sono state apportate importanti modifiche al Decreto 37/2008; in particolare il decreto modifica l'art. 5bis, stabilendo che il Responsabile Tecnico dell'impresa deve rilasciare un'attestazione (e non più una dichiarazione) che certifica la predisposizione dell'immobile alla banda ultra larga.
Ecco, su questo punto mi sembra ci sia ancora una confusione enorme.
Leggo di imprese che rilasciano dichiarazioni in stile 37/08, e comunicati CNA dove si indica nel progettista o certificatore (che sinceramente non so chi sia) la figura preposta al rilascio dell'attestazione.
Attestazione diventata un passo obbligato, visto che in caso di mancanza non è possibile ottenere l'agibilità del fabbricato.
Mi aiutate a capire la situazione?
E' solamente l'impresa a poter rilasciare l'attestazione?
Può farlo anche un professionista abilitato?
Grazie
Con il Decreto 17 luglio 2025, n. 130 sono state apportate importanti modifiche al Decreto 37/2008; in particolare il decreto modifica l'art. 5bis, stabilendo che il Responsabile Tecnico dell'impresa deve rilasciare un'attestazione (e non più una dichiarazione) che certifica la predisposizione dell'immobile alla banda ultra larga.
Ecco, su questo punto mi sembra ci sia ancora una confusione enorme.
Leggo di imprese che rilasciano dichiarazioni in stile 37/08, e comunicati CNA dove si indica nel progettista o certificatore (che sinceramente non so chi sia) la figura preposta al rilascio dell'attestazione.
Attestazione diventata un passo obbligato, visto che in caso di mancanza non è possibile ottenere l'agibilità del fabbricato.
Mi aiutate a capire la situazione?
E' solamente l'impresa a poter rilasciare l'attestazione?
Può farlo anche un professionista abilitato?
Grazie
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Gianlux1967
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Per gli impianti multiservizio e banda larga non si usa la dichiarazione di conformità del DM 37/08, ma si rilascia un’attestazione specifica, cioè un’etichetta che certifica che l’edificio è predisposto alla banda ultralarga.
Questo punto è spiegato anche dalla CNA Bologna, che conferma che il decreto corregge la confusione degli anni precedenti dove la Di.Co. era stata impropriamente equiparata a questa attestazione.
https://www.bo.cna.it/decreto-17-luglio ... ondimento/
Di.Co. → certifica che l’impianto è stato installato a regola d’arte.
Attestazione (etichetta banda ultralarga) → certifica che l’edificio ha le infrastrutture passive necessarie per ospitare collegamenti ultrabroadband.
Questo punto è spiegato anche dalla CNA Bologna, che conferma che il decreto corregge la confusione degli anni precedenti dove la Di.Co. era stata impropriamente equiparata a questa attestazione.
https://www.bo.cna.it/decreto-17-luglio ... ondimento/
Di.Co. → certifica che l’impianto è stato installato a regola d’arte.
Attestazione (etichetta banda ultralarga) → certifica che l’edificio ha le infrastrutture passive necessarie per ospitare collegamenti ultrabroadband.
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Grazie della gentile risposta
Quindi mi confermi che:
- l'attestazione di EDIFICIO PREDISPOSTO ALLA BANDA ULTRA LARGA sostituisce la Di.Co.
- l'attestazione la rilascia la ditta installatrice
Quindi mi confermi che:
- l'attestazione di EDIFICIO PREDISPOSTO ALLA BANDA ULTRA LARGA sostituisce la Di.Co.
- l'attestazione la rilascia la ditta installatrice
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Gianlux1967
0 1 - Messaggi: 5
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Assolutamente NO non sostituisce la DiCo, per il semplice fatto che la DiCo va sempre obbligatoriamente rilasciata (ad esclusione della manutenzione ordinaria), mentre questa attestazione è su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato e (sostanzialmente) è da allegare alla richiesta di agibilità.
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Secondo il DPR380/01 art.24, già vigente al 17/09/2025
Secondo il DM37/08 art.5bis, così come modificato dal 17/09/2025, deve essere rilasciata un'attestazione da parte del Responsabile Tecnico della ditta installatrice:
Quindi secondo il DPR 380/01 l'attestazione in parola è rilasciata dal direttore lavori o dal professionista abilitato o dal tecnico abilitato, ma a partire dal 17/09/2025 per il DM37/08 tale attestazione è rilasciata dal responsabile tecnico della ditta installatrice.
Vista la genialità dei legiferanti nello scrivere questi testi, vivremo per sempre nel dubbio interpretativo.
Secondo il DPR380/01 il comune non può opporsi ad una tale attestazione rilasciata da un tecnico abilitato.... nel DPR380 non si menziona il Responsabile Tecnico, che è una figura ben definita, ma un fantomatico tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b). Questo potrebbe significare che un ingegnere non iscritto al settore dell'informazione non potrebbe rilasciarla, non avendo l'abilitazione specifica.
Poiché nello stesso articolo prima si parla di professionista abilitato che rilascia una asseverazione delle condizioni di cui al comma 1 e poi di tecnico abilitato che rilascia un'attestazione, è lecito presumere che siano figure diverse; anche perché l'introduzione della lettera e-bis) è antecedente alla modifica al DM37/08 di un anno.
C'è un altro punto di attenzione.
Mentre l'impianto dati deve essere realizzato da una ditta il cui RT è abilitato alla lettera b), la predisposizione per tale impianto da chi può essere realizzata?
Se la ditta installatrice ha solo la lettera a) può realizzare una predisposizione per un impianto dati? Che di fatto consiste nel posare dei corrugati? Affermare che chi sa posare un impianto elettrico non sappia posare la predisposizione per un impianto dati è alquanto bizzarro, per cui per me lo potrebbe fare, ma sicuramente non potrebbe rilasciare l'attestazione di "edificio predisposto alla banda ultra larga". A questo punto chi rilascia l'attestazione? Un tecnico terzo, abilitato.
TNE ad ottobre 2025 sul punto non si sofferma.
Art. 24
(Agibilità).
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
[...]
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
[...]
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.
Secondo il DM37/08 art.5bis, così come modificato dal 17/09/2025, deve essere rilasciata un'attestazione da parte del Responsabile Tecnico della ditta installatrice:
Art. 5-bis
(( (Adempimenti del tecnico abilitato). ))
[...]
2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia ((, ai fini dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l'attestazione, con apposita etichetta, di "edificio predisposto alla banda ultra larga")) ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
3. Tale ((attestazione)) è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Quindi secondo il DPR 380/01 l'attestazione in parola è rilasciata dal direttore lavori o dal professionista abilitato o dal tecnico abilitato, ma a partire dal 17/09/2025 per il DM37/08 tale attestazione è rilasciata dal responsabile tecnico della ditta installatrice.
Vista la genialità dei legiferanti nello scrivere questi testi, vivremo per sempre nel dubbio interpretativo.
Secondo il DPR380/01 il comune non può opporsi ad una tale attestazione rilasciata da un tecnico abilitato.... nel DPR380 non si menziona il Responsabile Tecnico, che è una figura ben definita, ma un fantomatico tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b). Questo potrebbe significare che un ingegnere non iscritto al settore dell'informazione non potrebbe rilasciarla, non avendo l'abilitazione specifica.
Poiché nello stesso articolo prima si parla di professionista abilitato che rilascia una asseverazione delle condizioni di cui al comma 1 e poi di tecnico abilitato che rilascia un'attestazione, è lecito presumere che siano figure diverse; anche perché l'introduzione della lettera e-bis) è antecedente alla modifica al DM37/08 di un anno.
C'è un altro punto di attenzione.
Mentre l'impianto dati deve essere realizzato da una ditta il cui RT è abilitato alla lettera b), la predisposizione per tale impianto da chi può essere realizzata?
Se la ditta installatrice ha solo la lettera a) può realizzare una predisposizione per un impianto dati? Che di fatto consiste nel posare dei corrugati? Affermare che chi sa posare un impianto elettrico non sappia posare la predisposizione per un impianto dati è alquanto bizzarro, per cui per me lo potrebbe fare, ma sicuramente non potrebbe rilasciare l'attestazione di "edificio predisposto alla banda ultra larga". A questo punto chi rilascia l'attestazione? Un tecnico terzo, abilitato.
TNE ad ottobre 2025 sul punto non si sofferma.
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