da
IngMar » 21 dic 2023, 13:35
l'ho letta, il problema è che snto tanti parei contrastanti.
leggo anche per la DIRI che :
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal
presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia
stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito -
per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche
competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto
che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
e poi anche :
"la figura del RT deve avere i requisiti a livello di titolo di studio e/o esperienza previsti dal DM 37/08 (e prima dalla Legge 46/90); se la figura del RT è interna all'azienda (perché è il titolare come accade nella quasi totalità delle imprese artigiane, oppure è un dipendente) bene, se non c'è una figura interna che abbia tali requisiti (perché magari il titolare - che poi è quello che firma la Dichiarazione di Conformità come "dichiarante" - è un ragioniere) allora l'impresa si può rivolgere ad un professionista esterno (che ovviamente abbia i requisiti richiesti), però vale sempre il discorso che tale figura deve essere indicata come RT nella visura camerale; la vera differenza con la Legge 46/90 è che prima non era prevista l'esclusività del ruolo, quindi un ingegnere libero professionista teoricamente poteva essere nominato RT da più imprese installatrici "